Dividendi: regime transitorio ad ampio raggio
di Alessandro BonuzziIl regime di tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires e percepiti da persone fisiche nella propria sfera privata è stato equiparato al regime impositivo dei dividendi relativi a partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26% in luogo della concorrenza del provento alla formazione del reddito complessivo.
La modifica è avvenuta ad opera della Legge di bilancio 2018, la quale ha modificato talune disposizioni dell’articolo 47 Tuir e dell’articolo 27 D.P.R. 600/1973, in materia di ritenute sui dividendi.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1005, della Legge di Bilancio 2018, le nuove disposizioni si applicano ai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018.
Tuttavia, con il successivo comma 1006, il legislatore ha introdotto una deroga in ordine alla decorrenza del nuovo regime, prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017.
Difatti, “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”.
Pertanto, in base al dettato normativo, per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.
Sicché, ad esempio, i dividendi la cui distribuzione è stata deliberata nel 2018 concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente percettore:
- limitatamente al 40% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- limitatamente al 49,72% del loro ammontare, se relativi a utili prodotti a decorrere dall’esercizio a quello in corso al 31 dicembre 2008 e sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- limitatamente al 58,14% del loro ammontare se relativi a utili prodotti nell’esercizio a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Fin da subito non era chiaro il destino dei dividendi:
- formati con utili maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- ma deliberati prima del 1° gennaio 2018.
In base al tenore letterale della novella normativa questi dividendi avrebbero dovuto scontare il nuovo regime impositivo, atteso che il regime transitorio sarebbe destinato a operare solo per i dividendi deliberati “deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”.
Tuttavia, una siffatta interpretazione pareva paradossale, in contrasto con l’intento del legislatore. Tantoché Assonime, nella circolare n. 11/2018, ha sposato una lettura logico-sistematica della norma, secondo cui “la previsione di un dies a quo per l’adozione della delibera costituisca una mera “svista” del Legislatore e che, pertanto, la disciplina transitoria trovi applicazione anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018 a seguito di delibere assembleari adottate entro il 31 dicembre 2017”.
In tal senso si è altresì recentemente espressa l’Agenzia delle entrate.
La risoluzione 56/E/2019 ha, infatti, affermato che “ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, si ritiene, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017. … si ritiene, pertanto, che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente che, come detto, differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili”.
Per la corretta applicazione del regime transitorio, diviene, quindi, importante che la società partecipata tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti:
- fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2008 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.