Dividendi in uscita pagati a società UE
di EVOLUTIONIl trattamento fiscale dei dividendi previsto dalla Direttiva n. 90/435/CE (c.d. Direttiva madre-figlia), corrisposti da società fiscalmente residenti a società o enti con una partecipazione diretta non inferiore al 20%, residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, è disciplinato dall’articolo 27-bis del D.P.R. 600/1973. In base a tale disposizione, se ricorrono alcune specifiche condizioni, nella distribuzione di dividendi è possibile azzerare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Invero la normativa prevede due modalità per evitare l’applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi erogati nei confronti di società estere:
- regime del rimborso (articolo 27-bis, comma 1, del D.P.R. 600/1973): in questo caso il soggetto residente in Italia, alle condizioni previste per l’applicazione della direttiva madre-figlia, deve operare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell’articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. 600/1973 (1,20%). Successivamente, il soggetto non residente che ha percepito i dividendi, potrà richiedere il rimborso della ritenuta subita;
- regime dell’esenzione (articolo 27-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973): in tale circostanza il soggetto residente, al verificarsi delle condizioni previste per l’applicazione della Direttiva madre-figlia, su richiesta del soggetto non residente non opera la ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura indicata nell’articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. 600/1973.
In particolare, l’articolo 27-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973 dispone l’esenzione dell’applicazione della ritenuta alla fonte sui dividendi corrisposti a società o enti economici che:
a) rivestono una delle forme giuridiche previste nell’allegato A della Direttiva n. 435/90/CEE;
b) risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro della UE, senza essere considerate, ai sensi della convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;
c) risultano assoggettati nello Stato di residenza ad una delle imposte indicate nell’allegato B della stessa Direttiva CEE, senza fruire di regimi di opzione o di esonero;
d) posseggono la partecipazione (nella misura non inferiore al 20% al capitale della società che distribuisce gli utili), ininterrottamente da almeno un anno.
Per beneficiare di tale regime è necessario che la società comunitaria (madre) presenti alla società residente (figlia), entro la data di pagamento dei dividendi, una specifica richiesta di non applicazione della ritenuta, con la seguente documentazione:
- certificato attestante i requisiti di cui alle lettere sub a), b) e c), rilasciato dall’Autorità fiscale dello Stato estero;
- una dichiarazione rilasciata dalla stessa società madre che attesti la sussistenza del requisito previsto dal sopra indicato punto d).
Qualora non si renda applicabile l’esenzione dalla ritenuta alla fonte:
- in ambito extra-UE, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del D.P.R. 600/1973, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota del 26% sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato (misura così stabilita dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 66/2014);
- in ambito UE, ai sensi dell’articolo 27, comma 3-ter del D.P.R. 600/1973, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis Tuir (Paesi non qualificabili come paradisi fiscali).
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
|