15 Luglio 2024

Divieto alla compensazione con ruoli superiori a 100.000 euro

di Alessandro Bonuzzi
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Dallo scorso 1.7.2024 sono divenute operative le disposizioni del nuovo comma 49-quinquies, dell’articolo 37, D.L. 223/2006, che prevedono il blocco della compensazione orizzontale (operata mediante modello F24) dei crediti disponibili in presenza di imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo o di atti emessi dall’Agenzia delle entrate e affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, i cui termini di pagamento siano scaduti in assenza di provvedimenti di sospensione.

A titolo esemplificativo, assumono rilevanza, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, i carichi affidati all’Agente della riscossione concernenti:

  • imposte dirette, Iva, imposta di registro e altre imposte indirette;
  • atti di recupero di compensazioni di crediti non spettanti o inesistenti ex articolo 1, commi 421-423, L. 311/2004 emessi entro lo scorso 29.4.2024 ed ex articolo 38-bis,P.R. 600/1973, emessi dallo scorso 30.4.2024;
  • relative somme accessorie, come le sanzioni e gli interessi, dovendosi, però, escludere gli interessi di mora e gli oneri di riscossione;

quando:

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