15 Luglio 2024

Divieto alla compensazione con ruoli superiori a 100.000 euro

di Alessandro Bonuzzi
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Dallo scorso 1.7.2024 sono divenute operative le disposizioni del nuovo comma 49-quinquies, dell’articolo 37, D.L. 223/2006, che prevedono il blocco della compensazione orizzontale (operata mediante modello F24) dei crediti disponibili in presenza di imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo o di atti emessi dall’Agenzia delle entrate e affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, i cui termini di pagamento siano scaduti in assenza di provvedimenti di sospensione.

A titolo esemplificativo, assumono rilevanza, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, i carichi affidati all’Agente della riscossione concernenti:

  • imposte dirette, Iva, imposta di registro e altre imposte indirette;
  • atti di recupero di compensazioni di crediti non spettanti o inesistenti ex articolo 1, commi 421-423, L. 311/2004 emessi entro lo scorso 29.4.2024 ed ex articolo 38-bis,P.R. 600/1973, emessi dallo scorso 30.4.2024;
  • relative somme accessorie, come le sanzioni e gli interessi, dovendosi, però, escludere gli interessi di mora e gli oneri di riscossione;

quando:

  • è scaduto il termine di pagamento del debito;
  • non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
  • non siano in essere piani di rateazione. Quindi, le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza – che si verifica in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive – non concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro.

Ad ogni modo il contribuente può verificare la presenza di carichi affidati all’Agente della riscossione che inibiscono la compensazione:

  • dalle cartelle o atti notificatigli;
  • consultando la propria situazione debitoria (elenco delle cartelle e altri atti relativi al proprio codice fiscale) nell’area riservata del sito Internet https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/;
  • richiedendo la situazione debitoria tramite l’area riservata oppure agli sportelli dell’Agente della riscossione.

Il divieto di compensazione in questione riguarda certamente le seguenti tipologie di crediti (circolare n. 16/E/2024):

  • crediti relativi alle imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro);
  • credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno;
  • credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuoviIndustria 4.0”;
  • crediti relativi a bonus edilizi;
  • altri crediti di natura agevolativa.

Il divieto, invece, non riguarda i crediti Inps e Inail, che possono essere utilizzati in compensazione orizzontale anche in presenza di somme affidate all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Si deve tener presente che il limite di 100.000 euro deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione, se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. Vige, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro.

Più in generale, il divieto alla compensazione si estingue dal momento in cui l’importo totale dei carichi affidati all’Agente della riscossione scende sotto la soglia di 100.000 euro per effetto:

  • del pagamento delle somme dovute, come anzidetto, anche parziale e anche mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle medesime imposte. Pertanto, la riduzione dei carichi sotto i 100.000 euro può avvenire anche utilizzando in compensazione crediti erariali; al riguardo, la circolare n. 26/E/2024 afferma che “La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali”;
  • della concessione di un piano di rateazione dei carichi affidati;
  • della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati.

Si noti, infine, che per rimuovere il divieto alla compensazione derivante da atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti, non è possibile fruire della compensazione, bensì i debiti relativi a tali atti devono essere saldati, anche parzialmente, esclusivamente mediante il pagamento.