Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a 100.000 euro
di Alberto Fontana – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di VicenzaIl comma 94, dell’articolo 1, L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), ha introdotto il seguente disposto normativo: “[…] per i contribuenti che abbiamo iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. […]”.
La norma si chiude con la previsione che, con la finalità di verificare le condizioni appena descritte, sui modelli F24 contenenti compensazioni vi saranno dei controlli preventivi che, in caso di presenza dei precedenti presupposti, potranno bloccare la delega di pagamento (si tratta del c.d. “F24 sospeso”, di cui all’articolo 37, commi 49-ter e 49-quater, D.L. 223/2006).
Tale norma non è da confondere con il divieto di compensazione, di cui all’articolo 31, D.L. 78/2010, riguardante i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo superiori a 1.500 euro, in quanto il piano di azione delle due norme è diverso. In questo caso, il divieto alla compensazione non è assoluto, poiché non riguarda la parte eccedente. Ad esempio, si supponga che un contribuente abbia un importo iscritto a ruolo scaduto pari a 2.000 euro, e un credito Irpef potenzialmente compensabile di 10.000 euro. La parte eccedente del credito rispetto al ruolo, ovvero 8.000 euro = (10.000 euro – 2.000 euro), sarà liberamente utilizzabile in compensazione orizzontale, decorsi almeno 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, previa apposizione del visto di conformità.
Il nuovo limite introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, che avrà decorrenza dal prossimo 1.7.2024, introduce, invece, un limite assoluto, che si preannuncia essere un’ulteriore stretta sulle compensazioni dei crediti. Pertanto, il divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali nel modello F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, troverà applicazione anche per la parte dei crediti eccedente gli importi iscritti al ruolo.
Un altro aspetto importante è che il blocco della compensazione riguarda ogni tipologia di credito, quindi anche quelli istituiti dalla legislazione speciale, e quelli non erariali, tipicamente gestiti nel quadro RU del modello Redditi (come, ad esempio, i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali).
Per quanto attiene, invece, al profilo soggettivo, il divieto opera solo in presenza di ruoli scaduti o accertamenti affidati in riscossione. Quindi non riguarderebbe gli avvisi bonari, gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, gli avvisi di liquidazione e di accertamento non esecutivi, per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento.
Ad aggravare il campo di limitazione dell’istituto della compensazione, sembrerebbe che nemmeno la rateizzazione in corso nel ruolo abbia efficacia; quindi, nemmeno il pagamento della prima rata della dilazione dei ruoli farebbe venire meno il divieto di compensazione. E altrettanto ininfluente sembrerebbe la presentazione del ricorso. Infatti, la Legge di Bilancio 2024 prevede che il divieto “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle sanzioni contestate”; di conseguenza, l’unico modo per compensare senza rischiare sanzioni sembrerebbe essere proprio quello di estinguere il ruolo (o l’accertamento esecutivo) per intero. Tuttavia, la sospensione giudiziale o amministrativa rende possibile la compensazione.
In conclusione, si tratta di una norma con effetti deflagranti; si pensi, infatti, agli ingenti crediti edilizi che, per effetto di tale norma, non posso essere usati in compensazione. Questi crediti, già incagliati, nel caso la norma non venisse mitigata, sarebbero inibiti nel loro utilizzo e gli stessi istituti di credito potrebbero essere disincentivati dal loro acquisto.