7 Luglio 2015

Divieto di rimborso IVA per i tour operator extra-UE

di Marco Peirolo
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In pratica, attraverso il procedimento di detrazione “base da base”, il corrispettivo dovuto all’agenzia è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta, che non può essere detratta. Dal margine si scorpora l’IVA, che deve essere liquidata e versata nel rispetto dei termini ordinari (art. 6 del D.M. n. 340/1999).

Il divieto di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi a diretto vantaggio del viaggiatore è previsto dall’art. 74-ter, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

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