DL semplificazioni: modifica alla detrazione sulle sponsorizzazioni per i soggetti in 398
di Guido MartinelliMarta Saccaroversamento dell’IVA relativa al terzo trimestre 2014 da parte dei soggetti che hanno applicato il
regime forfettario della L. n. 398/1991. Mentre compilano il prospetto contabile indicando le operazioni fatturate e l’importo dell’IVA non sono pochi coloro che attualmente si stanno chiedendo come
influisce sull’adempimento la novità annunciata nel D.L. semplificazioni in merito alla
variazione della percentuale dell’IVA sulle operazioni di sponsorizzazione. Nello specifico, qualcuno potrà anche pensare: ma perché devo versare l’IVA secondo regole più penalizzanti che stanno per cambiare?
modifica all’art. 74, sesto comma, terzo periodo del D.P.R. n. 633/1972, che riguarda il regime degli spettacoli, prevedendo che sia
eliminato ogni riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione. Grazie a questa modifica il testo della norma sarà il seguente: “Se nell’esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica”. La disposizione consegue ad una
previsione di carattere generale in base alla quale nel regime degli spettacoli la detrazione IVA è forfettizzata, in linea generale, al 50%.
proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali dai soggetti che applicano il regime forfettario della L. n. 398/1991. Questi soggetti, com’è noto, determinano l’IVA da versare secondo una percentuale calcolata a forfait sulla base dell’imposta indicata nelle fatture emesse.
- il 50% in generale, per tutte le operazioni, comprese le prestazioni pubblicitarie;
- il 10% per le sponsorizzazioni;
- il 33% per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
elimina la percentuale di detrazione del 10% per le fatture di sponsorizzazione con ciò equiparandole a quelle di pubblicità. Dopo anni di discussioni, alimentate da contributi di dottrina, interpretazioni amministrative e pronunce giurisprudenziali – incentrate sulla distinzione tra pubblicità e sponsorizzazione, al fine di individuare la percentuale corretta di detrazione, ora tutto sembra improvvisamente perdere d’importanza e venire ricondotto ad una comune sorte fiscale.
valutando la natura di pubblicità o di sponsorizzazione della prestazione a fonte della quale è stata emessa la fattura nel periodo che va da luglio a settembre hanno la forte tentazione, confidando in quello che si sta per verificare, di versare la metà dell’IVA indicata su tutti i documenti. A questi soggetti è quindi bene fare presente che
la modifica della norma, in primo luogo – come più sopra detto –
non è ancora definitiva e, secondariamente, ci sono buone probabilità che abbia
effetto solo dalla data di entrata in vigore in poi e non potrà essere fatta valere retroattivamente.
riduzione del contenzioso” dovuto in particolare alla difficoltà di distinguere tra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione.
modifica della disposizione contenuta nella Legge IVA, che assume tutta un’altra formulazione. La novella, sotto questo profilo,
non può quindi essere considerata interpretativa e, quindi, dotata di efficacia retroattiva. D’altra parte l’IVA è una “imposta d’atto” e, di conseguenza, non sarà difficile applicare la novità solo
a partire dalle operazioni poste in essere dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione.