Documentazione TP e compilazione del modello Redditi 2017
di Marco BargagliCon l’articolo 26 del D.L. 78/2010, il legislatore ha voluto adeguare il nostro ordinamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, introducendo l’onere di predisporre la documentazione idonea a supportare la politica aziendale sui prezzi di trasferimento infragruppo.
In estrema sintesi, le imprese ad ampio respiro internazionale che scambiano beni e/o servizi con imprese estere del Gruppo, potranno adeguatamente dimostrare all’Amministrazione finanziaria quali sono i criteri che hanno determinato l’adozione di un determinato valore di cessione o di acquisto nelle transazioni economiche e commerciali intercompany.
Una volta costruito il citato supporto documentale, lo stesso potrà essere consegnato nel corso dell’attività di controllo ispezione o verifica, consentendo al contribuente di accedere al regime agevolato previsto dall’articolo 1, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997.
Infatti, per espressa disposizione normativa, in caso di recuperi a tassazione di elementi reddituali sottratti a tassazione, operati ai sensi dell’articolo 110, comma 7, del Tuir, dai quali derivi una maggiore imposta o una differenza del credito spettante, la predisposizione del set documentale consentirà di non subire l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele ex articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997 (dal 100% al 200% della maggiore imposta accertata).
Quindi, la costruzione di un idoneo set documentale presenta notevoli vantaggi, in quanto:
- garantisce alle imprese che operano con l’estero, di evitare l’applicazione delle sanzioni derivanti da eventuali rettifiche dei prezzi di trasferimento;
- consente, in sede di controllo, di usufruire di un valido supporto informativo che agevola l’analisi TP finalizzata a verificare la corrispondenza dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo, rispetto a quelle che sarebbero state adottate sul libero mercato da parte di soggetti indipendenti;
- rende indenne il contribuente da eventuali violazioni di carattere penale tributario (ex articolo 4 del D.Lgs. 74/2000).
Per quanto riguarda le modalità pratiche di redazione del set documentale ai fini del transfer price, in data 29 settembre 2010 la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha diramato il provvedimento n. 2010/137654, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali.
Il citato provvedimento direttoriale, contiene tutte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli oneri documentali di cui all’articolo 26 del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010.
Con riguardo agli adempimenti dichiarativi, il contribuente che si avvale della speciale procedura deve compilare il quadro RS – prospetto “Prezzi di trasferimento” – contenuto nel modello Redditi SC 2017, per il periodo d’imposta 2016.
Nello specifico, come rilevabile nelle istruzioni di compilazione, nel rigo RS106 i soggetti interessati che effettuano operazioni rilevanti ai fini del transfer price devono barrare:
- la casella A, se trattasi di un’impresa direttamente o indirettamente controllata da una società non residente;
- la casella B, se trattasi di un’impresa che direttamente o indirettamente controlla una società non residente;
- la casella C, se trattasi di un’impresa che intrattiene rapporti con una società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un’altra società.
Inoltre, qualora il contribuente abbia deciso di aderire al citato regime degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve altresì barrare la casella “Possesso documentazione”.
La comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate, attestante il possesso della documentazione, deve infatti essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Infine nel rigo RS106 – colonna 5 e colonna 6 – devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi (ricavi) e negativi di reddito (costi), derivanti dalle operazioni poste in essere che rilevano ai fini della disciplina prevista in tema di prezzi di trasferimento infragruppo.