25 Luglio 2018

Documentazione transfer pricing

di EVOLUTION
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La valutazione delle operazioni infragruppo, secondo quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 110 del Tuir, dove almeno uno dei due soggetti sia un non residente, deve avvenire nel rispetto del principio di libera concorrenza, cd. arm’s length principle, affinché vi sia una corrispondenza tra il prezzo stabilito nelle operazioni commerciali tra imprese associate e quello che sarebbe scaturito sul libero mercato, in condizioni similari, tra imprese indipendenti.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la normativa di riferimento per la predisposizione della documentazione necessaria in merito alla possibilità di accedere al regime premiale previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. 471/1997, in a seguito delle rettifiche operate dall’Amministrazione finanziaria in merito di transfer pricing

Il comma 7 dell’articolo 110 del Tuir, che reca la disciplina dei prezzi di trasferimento (transfer pricing), dispone che “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito …”. La finalità della norma è quella di evitare lo spostamento di materia imponibile da Stati ad elevata fiscalità verso territori caratterizzati da una minore pressione fiscale.

Nel nostro ordinamento è stato introdotto un particolare regime premiale disciplinato dall’articolo 1, comma 6 del D.Lgs. 471/1997 che prevede, a determinate condizioni, la disapplicazione delle sanzioni (cd. penality protection) per infedele dichiarazione di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 471/1997 qualora venga rettificato il reddito da parte dell’Amministrazione in sede di accertamento.

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