27 Aprile 2019

Documenti utilizzabili per ritardo non imputabile al contribuente

di Angelo Ginex
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L’omessa esibizione dei documenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria in sede amministrativa non causa la loro successiva inutilizzabilità in sede contenziosa da parte del contribuente, qualora costui provi di essersi ritrovato nella impossibilità di presentarli a causa di un ritardo nella consegna imputabile a un terzo. È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 28 marzo 2019, n. 8645.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento sintetico nei confronti di un soggetto che aveva effettuato dei finanziamenti ad una società, poi oggetto di rinuncia, con successivo aumento del capitale sociale.

Nella motivazione dell’atto impositivo, in particolare, si dava atto del ritardo con cui il contribuente aveva dato esecuzione alla richiesta di esibizione dei documenti attestanti il ruolo di mero fiduciario.

L’avviso di accertamento era, pertanto, oggetto di impugnazione da parte del contribuente e veniva annullato dai giudici di prime cure, i quali ritenevano insussistente la colpa nel ritardo del ricorrente, atteso il possesso dei documenti da parte di terzi.

Tale decisione veniva poi confermata anche in appello dai giudici del gravame, i quali, oltre a ribadire quanto già statuito dai giudici di prime cure, precisavano che i finanziamenti alla società provenivano da terzi e che il ricorrente aveva agito quale mero fiduciario di essi.

Detto ultimo provvedimento era, dunque, oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Amministrazione finanziaria per erronea applicazione degli articoli 7 D.Lgs. 546/1992 e 2729 cod. civ. e per insufficiente motivazione, inerente alla ritenuta utilizzabilità in giudizio dei documenti prodotti oltre il termine concesso dall’Ufficio, in quanto provenienti da “terza persona”, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c..

Quanto alla violazione di legge, invece, il ricorrente si doleva dell’errore in cui era incorso il giudice di seconde cure nell’ammettere in giudizio i documenti tardivamente prodotti dal ricorrente, in quanto inutilizzabili sia in sede amministrativa sia in quella contenziosa e nell’aver ammesso le dichiarazioni di terzi.

Esse, infatti, costituirebbero dei meri indizi che acquisirebbero il rango di prova presuntiva solo in presenza di ulteriori elementi a supporto.

I Supremi giudici, confermando quanto sinteticamente espresso dai giudici di seconde cure e, per l’effetto, respingendo il ricorso dell’Agenzia fiscale, hanno chiarito le conseguenze derivanti dalla tardiva esibizione dei documenti richiesti dall’Amministrazione finanziaria.

Più precisamente, essi hanno ribadito che l’omessa esibizione dei documenti richiesti al contribuente in sede amministrativa pregiudica la loro utilizzabilità nella successiva fase giudiziale, ai sensi dell’articolo 32 D.P.R. 600/1973.

In ogni caso, detta conseguenza opera laddove l’Ufficio abbia avvertito il contribuente delle conseguenze derivanti dall’inottemperanza alla richiesta e della cui informazione sia data prova in giudizio (Cfr. Cass., ord. n. 10670/2018; Cass., ord. n. 27069/2016).

Inoltre, affinché la dichiarazione ostativa alla presentazione dei documenti richiesti nel corso di un accesso abbia effetti preclusivi deve essere non veritiera, cosciente e volontaria (rectius, dolosa) ad impedire l’ispezione.

Altrimenti detto, laddove il contribuente opponga un rifiuto non a lui direttamente addebitabile, ovvero esibisca in ritardo la documentazione per fatto a lui non imputabile (ad es. forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo), sarà possibile produrre in giudizio la documentazione prima non esibita e contrastare così i risultati dell’accertamento induttivo.

Nel caso di specie, dunque, correttamente hanno operato i giudici del gravame i quali, nel riportarsi a quanto dapprima espresso dai giudici di primo grado, hanno ammesso i documenti prodotti con ritardo dal contribuente e comprovanti il suo ruolo di mero fiduciario, sulla scorta del constatato possesso dei medesimi da parte di soggetti terzi.

In ogni caso, da ultimo, occorre precisare che l’esimente del ritardo imputabile al terzo non opera laddove costui sia in realtà un ausiliare del contribuente, ai sensi dell’articolo 1228 cod. civ..

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