15 Ottobre 2016

Il documento di trasporto come mezzo di prova degli acquisti

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

Il documento di trasporto, secondo il D.P.R. 472/1996, deve essere corredato dall’indicazione della data, dalle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché dalla descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. L’importanza del documento si può ricondurre all’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 441/1997, denominato “presunzione di acquisto”, il quale stabilisce che i beni si presumono acquistati quando si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni e se lo stesso non dimostri di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all’articolo 1, nei modi ivi indicati. I luoghi enucleati dal comma 1 dell’articolo 1 nei quali i beni possono essere rinvenuti sono: le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa. La derivazione dei beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa rinvenuti nei luoghi precedentemente illustrati può risultare appunto:

  • dalla fattura;
  • dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste dall’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 696/1996;
  • dal documento previsto dall’articolo 1, comma 3, del D.P.R. 472/1996, progressivamente numerato dal ricevente;
  • da altro valido documento di trasporto.

Si noti che il comma 2 dell’articolo 3 stabilisce che il superamento della presunzione in questione, in mancanza dei precedenti documenti probatori sopra elencati, può avvenire anche attraverso un’apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o nel registro previsto dall’articolo 25 del D.P.R. 633/1972, contenente l’indicazione delle generalità del cedente, la natura, qualità e quantità dei beni e la data di ricezione degli stessi oppure in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 633/1972.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Iva nazionale ed estera
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF