Il documento di trasporto come mezzo di prova degli acquisti
di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl documento di trasporto, secondo il D.P.R. 472/1996, deve essere corredato dall’indicazione della data, dalle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché dalla descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. L’importanza del documento si può ricondurre all’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 441/1997, denominato “presunzione di acquisto”, il quale stabilisce che i beni si presumono acquistati quando si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni e se lo stesso non dimostri di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all’articolo 1, nei modi ivi indicati. I luoghi enucleati dal comma 1 dell’articolo 1 nei quali i beni possono essere rinvenuti sono: le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa. La derivazione dei beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa rinvenuti nei luoghi precedentemente illustrati può risultare appunto:
- dalla fattura;
- dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste dall’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 696/1996;
- dal documento previsto dall’articolo 1, comma 3, del D.P.R. 472/1996, progressivamente numerato dal ricevente;
- da altro valido documento di trasporto.
Si noti che il comma 2 dell’articolo 3 stabilisce che il superamento della presunzione in questione, in mancanza dei precedenti documenti probatori sopra elencati, può avvenire anche attraverso un’apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o nel registro previsto dall’articolo 25 del D.P.R. 633/1972, contenente l’indicazione delle generalità del cedente, la natura, qualità e quantità dei beni e la data di ricezione degli stessi oppure in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 633/1972.





