Il documento di trasporto come mezzo di prova degli acquisti
di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIl documento di trasporto, secondo il D.P.R. 472/1996, deve essere corredato dall’indicazione della data, dalle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché dalla descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. L’importanza del documento si può ricondurre all’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 441/1997, denominato “presunzione di acquisto”, il quale stabilisce che i beni si presumono acquistati quando si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni e se lo stesso non dimostri di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o ad uno degli altri titoli di cui all’articolo 1, nei modi ivi indicati. I luoghi enucleati dal comma 1 dell’articolo 1 nei quali i beni possono essere rinvenuti sono: le sedi secondarie, le filiali, le succursali, le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi, i depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa. La derivazione dei beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa rinvenuti nei luoghi precedentemente illustrati può risultare appunto:
- dalla fattura;
- dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste dall’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 696/1996;
- dal documento previsto dall’articolo 1, comma 3, del D.P.R. 472/1996, progressivamente numerato dal ricevente;
- da altro valido documento di trasporto.
Si noti che il comma 2 dell’articolo 3 stabilisce che il superamento della presunzione in questione, in mancanza dei precedenti documenti probatori sopra elencati, può avvenire anche attraverso un’apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile, o nel registro previsto dall’articolo 25 del D.P.R. 633/1972, contenente l’indicazione delle generalità del cedente, la natura, qualità e quantità dei beni e la data di ricezione degli stessi oppure in apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 633/1972.
Per quanto riguarda i beni trasportati con mezzi propri, come stabilito nella circolare n. 193/E/1998, si precisa che:
- nella circostanza in cui la fatturazione sia immediata, per le merci trasportate non è necessario alcun documento, a condizione che la relativa fattura venga spedita o consegnata al cessionario entro le ore ventiquattro del giorno in cui è stata effettuata l’operazione;
- nella circostanza in cui vi sia differimento della fatturazione, il documento di trasporto può essere spedito nel giorno in cui è iniziato il trasporto.
In merito all’ultimo punto, si ricorda che la lettera a) del comma 4 dell’articolo 21 stabilisce che “per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.
Il documento di prassi afferma che, nel caso in cui vengano trasportati con mezzi propri beni acquistati dal proprio fornitore senza documenti giustificativi, l’acquisto in evasione d’imposta non può essere ragionevolmente presunto se non dopo previo accertamento presso il destinatario della mancanza dei prescritti documenti giustificativi dei beni movimentati e quindi della mancanza del correlato documento di trasporto. Alla luce di tali considerazioni, è opportuno segnalare che, il comma 3 dell’articolo 1 del D.P.R. 472/1996 ritiene applicabile, ai fini della conservazione del documento in questione, la disposizione contenuta nel comma 3 dell’articolo 39 del D.P.R. 633/1972.
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