19 Gennaio 2017

Domanda per il credito web agricolo da presentare entro febbraio

di Luigi Scappini
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Ultima possibilità, salvo proroghe al momento non previste, per poter fruire del credito d’imposta, istituito con l’articolo 3, comma 2, D.L. 91/2014, convertito con modifiche con Legge 116/2014, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche; infatti, il credito è stato previsto per il triennio 2014-2016 e la relativa domanda di accesso deve essere inviata entro il prossimo febbraio.

Tale agevolazione ha trovato le regole applicative con il D.M. 273/2015 e, ogni anno, il Mipaaf, ha avuto cura di emanare una circolare esplicativa (si veda da ultimo la circolare 76689 del 17 ottobre 2016).

Punto di partenza è l’individuazione del perimetro soggettivo cui si rende applicabile l’agevolazione individuato, ai sensi dall’articolo 2 del decreto:

  1. nelle piccole e medie imprese e quelle diverse dalle pmi che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del TFEU (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e
  2. nelle pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

Per quanto concerne il perimetro oggettivo, la circolare ministeriale ricorda come l’articolo 3, D.M. 273/2015, individui, quali spese agevolabili, esclusivamente quelle sostenute per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche che hanno quale fine esclusivo quello di avviare o sviluppare, se già esistente, la vendita di prodotti agricoli via web.

Nello specifico, tali spese sono quelle riconducibili a:

  • dotazioni tecnologiche;
  • software;
  • progettazione e implementazione e
  • sviluppo di database e sistemi di sicurezza.

In riferimento all’ultimo anno di agevolazione, le spese ammesse sono solamente quelle sostenute, nei limiti del loro valore di mercato, nel periodo 1° gennaio31 dicembre 2016.

L’articolo 3, comma 4, D.M. 273/2015, ai fini dell’effettività del sostenimento delle spese, rimanda alle regole di cui all’articolo 109, Tuir, ai sensi del quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, per i beni mobili, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Tuttavia, la circolare 76689/2016 afferma che le stesse debbono essere non solo regolarmente fatturate, ma anche quietanziate. A tal fine, si rende necessaria un’apposita attestazione rilasciata alternativamente dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale, da un professionista abilitato o dal responsabile del Caf.

La domanda deve contenere l’indicazione del credito di imposta spettante, individuato nel rispetto dei seguenti limiti:

  1. 50.000 euro per le pmi operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE, a condizione che non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili ai sensi dell’articolo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014;
  2. sempre 50.000 euro per le pmi per le quali non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto e per le imprese non pmi operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I;
  3. 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per le pmi per le quali non ricorrano le condizioni di cui al punto 1) e per le imprese no pmi che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I;
  4. 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, lettere a e b, del regolamento (UE) n. 1379/2013;
  5. 50.000 euro per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 e
  6. 50.000 euro (determinato applicando in questo caso la percentuale del 20 sulle spese) per le pmi che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nell’Allegato I, salvo che le stesse non siano destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea.

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere firmata digitalmente e inviata nel periodo compreso tra il 20 e il 28 febbraio 2017 al Mipaaf (indirizzo mail saq3@pec.politicheagricole.gov.it) che dopo aver verificato la completezza delle informazioni richieste e spettanza del credito, determinerà, in funzione delle richieste e dei fondi a disposizione, l’ammontare concedibile alle singole imprese richiedenti.

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