Domande di iscrizione all’archivio Vies anche on line
di Marco Peirolo
Da ieri, 26 marzo 2014, le domande di iscrizione all’archivio VIES possono essere presentate anche per via telematica da parte dei soggetti già titolari di partita IVA, abilitati a Fisconline o Entratel.
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa, ha infatti reso nota l’avvenuta attivazione di un apposito servizio on line che consente di compilare e trasmettere l’istanza di inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie senza la necessità di “scaricare” alcun software. La trasmissione telematica può essere effettuata soltanto in modalità diretta.
In base alle indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 1° agosto 2011, i soggetti già titolari di partita IVA, non inclusi nel VIES, devono manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza, che può essere redatta secondo lo schema allegato alla richiamata circolare, e che:
- può essere presentata ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, riportando i dati relativi ai volumi presunti degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie, ovvero alla struttura della Direzione Regionale competente per il controllo, per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a 100 milioni di euro, così come individuati dal provvedimento 6 aprile 2009, n. 54291 e dal provvedimento 30 dicembre 2010, n. 189362;
- deve essere presentata al Centro Operativo di Pescara, per i soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Riguardo alle modalità di presentazione, fino al 25 marzo 2014, l’istanza di iscrizione al VIES doveva essere presentata:
- direttamente, oppure
- a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, oppure
- tramite posta elettronica certificata (PEC).
Con riferimento a quest’ultima modalità, è stato chiarito che sono ritenute validamente presentate le istanze allegate a messaggi PEC che siano sottoscritte digitalmente dal contribuente, nonché quelle allegate a messaggi PEC, sottoscritte e presentate dal contribuente mediante copia per immagine dell’istanza (firmata) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del soggetto istante.
Inoltre, alle istanze presentate a mezzo posta (raccomandata e PEC non sottoscritta digitalmente) deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identificazione del dichiarante, la cui mancanza rende irricevibile l’istanza. Allo stesso modo sono da considerare irricevibili le istanze presentate per il tramite di un soggetto delegato, se non accompagnate dalla copia fotostatica di un documento di identificazione del delegante.
La mancata allegazione del documento è sempre sanabile dal contribuente, ma è evidente che i termini collegati alla ricezione dell’istanza non possono che decorrere dalla data di integrazione della stessa con la copia fotostatica del documento di identificazione del dichiarante o, nel caso, del delegante (circolare n. 39/E/2011, § 4).
È noto, infatti, che nei 30 giorni successivi alla data di ricezione dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate effettua le analisi propedeutiche all’inserimento della posizione nell’archivio VIES e che, se emergono elementi di rischio di evasione o di frode, entro lo stesso termine l’Ufficio competente per le attività di controllo ai fini IVA emana un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.
Diversamente, trascorso il suddetto periodo temporale, il soggetto istante viene incluso nell’archivio, acquisendo la soggettività (attiva e passiva) a porre in essere le operazioni intracomunitarie, soggette a IVA nel Paese del cessionario (per le cessioni di beni) o in quello del committente (per le prestazioni di servizi “generiche”).
Per i soggetti inclusi nel VIES, tuttavia, vengono effettuati controlli più approfonditi entro 6 mesi dalla ricezione dell’istanza, che possono determinare l’esclusione dall’archivio con apposito provvedimento di revoca.
I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti, entro 60 giorni dalla data di notificazione al contribuente. Resta comunque possibile promuovere un riesame del provvedimento di diniego o di revoca presentando istanza di annullamento in autotutela alla struttura dell’Agenzia che ha emanato l’atto (circolare n. 39/E/2011, § 6).