Domande e risposte sulla fatturazione elettronica
di EVOLUTION- In vigenza dell’obbligo della fatturazione elettronica, se al ristoratore verrà chiesto di emettere la fattura, «in sostituzione» dello scontrino o della ricevuta fiscale, come si dovrà comportare?
Qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà alternativamente:
- in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l’emissione di una “fattura differita”. In tal caso, l’ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi;
- in caso di fattura immediata, trasmettere al SdI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l’indicazione della data di effettuazione dell’operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) o la stampa della fattura o la ricevuta del POS. Tali documenti assumono rilevanza solo commerciale e non fiscale. Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale (ovvero del c.d. “documento commerciale” nel caso l’esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015). In tale ultimo caso, come già detto, l’ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.
- Le fatture datate 2018 ma che saranno ricevute solo nel 2019 devono essere emesse in modalità elettronica?
Se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non è soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.




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