In forza della richiamata disposizione la Protezione Civile ha aperto due appositi conti correnti:
- uno con Iban IT84Z0306905020100000066387, finalizzato alla raccolta dei fondi per finanziare l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.;
- uno con Iban IT66J0306905020100000066432, aperto ai sensi dell’O.C.D.P.C. del 05.04.2020, n. 660, volto a costituire un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento delle proprie attività a causa del Covid-19.
Molti soggetti, tuttavia, hanno promosso specifiche raccolte, assumendo il ruolo di collettori intermediari nella raccolta delle erogazioni, per poi riversare la somma complessiva nel conto corrente intestato alla Protezione Civile.
Altri, invece, hanno promosso raccolte di fondi mediante piattaforme di crowdfunding, che confluiranno nei conti correnti bancari intestati alla Protezione civile.
A fronte dei numerosi canali di versamento, e in considerazione del forte afflusso di fondi, la Protezione Civile si è quindi rivolta all’Agenzia delle entrate, al fine di conoscere le modalità per consentire ai donatori di beneficiare delle agevolazioni fiscali, precisando altresì che la mole elevata di erogazioni liberali, unitamente alla situazione di emergenza, non consente alla stessa di rilasciare apposite ricevute di versamento.
Con la risoluzione 21/E/2020 l’Agenzia delle entrate, nel fornire una risposta al richiamato quesito, ha distinto tre fattispecie:
- nel caso in cui i versamenti siano effettuati sui due conti correnti della Protezione Civile è sufficiente, per poter beneficiare della detrazione, conservare le ricevute del versamento bancario o postale o dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata, dalle quali deve risultare che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti;
- nel caso in cui, invece, le donazioni siano pervenute alla Protezione Civile per mezzo di collettori intermediari o di piattaforme di crowdfunding, oppure per il tramite degli enti di cui all’articolo 27 L. 133/1999, i contribuenti devono essere in possesso non solo della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding, ma anche della attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al D.P.C.M. 20.06.2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei predetti conti correnti bancari della Protezione Civile dedicati all’emergenza Covid-19;
- laddove, infine, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni in commento, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario che il Dipartimento della Protezione Civile rilasci una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Non spetta invece alcuna detrazione per le erogazioni effettuate in contanti.