Dopo il 31 luglio, ancora possibili le assemblee “virtuali”
di Fabio LanduzziCon la data del 31 luglio 2022 cessa di avere efficacia la norma speciale di cui all’articolo 106 D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) che, inter alia, consentiva anche che in deroga alle prescrizioni di legge e di statuto le assemblee dei soci si potessero tenere con modalità di partecipazione a distanza, con l’impiego di mezzi di telecomunicazione.
È quindi ora legittimo domandarsi se, ed in caso affermativo sotto quali condizioni, dopo la fine della norma emergenziale, sia ancora possibile organizzare mediante modalità anche, o solamente, virtuali, la vita degli organi sociali, a partire proprio dalle assemblee dei soci.
La questione è da tempo dibattuta in dottrina e nella prassi notarile, ed un utile quadro sistematico della situazione è stato compiuto da Assonime in Note e Studi n. 2/2022.
In primo luogo, si deve constatare che il quadro normativo generale delle società di capitali si limita a consentire che lo statuto delle Spa possa prevedere l’intervento dei soci con mezzi di telecomunicazione; sebbene una norma analoga non sia presente nel corpo normativo delle Srl, si ritiene unanimemente che lo stesso precetto possa valere anche per tali società.
In secondo luogo, occorre operare una distinzione, apparentemente sottile, ma rilevante fra:
- le assemblee “virtuali”, che sono quelle in cui l’unica modalità di partecipazione ammessa è quella telematica; e,
- le assemblee “ibride”, i cui si consente ai soci sia di partecipare in presenza fisica, e sia alternativamente mediante strumenti di telecomunicazione.
La questione relativa alla effettiva ammissibilità nel nostro ordinamento di una assemblea “virtuale”, quindi senza un luogo fisico di tenuta, è dibattuta; in senso favorevole si è espresso recentemente anche il Consiglio Notarile di Milano nella Massima n. 200 in cui si giudica legittima la clausola dello statuto che demanda all’organo amministrativo la facoltà di decidere, se del caso, di organizzare l’assemblea dei soci con modalità esclusivamente telematiche; in breve, si ritiene che questa modalità non leda i principi fondamentali della partecipazione dei soci al funzionamento dell’organo volitivo della società, ovvero al rispetto del metodo collegiale, del principio di buona fede e del principio della parità di trattamento.
Il passaggio stretto, se vogliamo, è che la Massima 200 dei Notai milanesi pone come condizione che questa facoltà sia prevista dallo statuto; per cui, una volta cessati gli effetti della norma emergenziale, la tenuta di un’assemblea esclusivamente virtuale dovrebbe trovare fondamento nel fatto che lo statuto lo ammetta o, secondo alcuni, quantomeno non lo impedisca espressamente.
Possiamo quindi ipotizzare le seguenti circostanze che si potranno verificare dal 1° agosto 2022:
- società il cui statuto esclude espressamente l’intervento dei partecipanti con solo modalità telematiche. Si tratta di una circostanza che dovrebbe essere piuttosto rara; ove si verificasse, secondo un certo orientamento (Massima H.B.39 Notariato del Triveneto) che, tuttavia, non è del tutto condiviso in dottrina e giurisprudenza, con il consenso unanime di tutti i soci sarebbe comunque sempre possibile derogarvi;
- società il cui statuto non si esprime riguardo all’intervento dei partecipanti con modalità telematiche. In questa circostanza, prevale l’orientamento favorevole all’utilizzo esclusivo dei mezzi di telecomunicazione, anche se il dato normativo tenderebbe a riservare non all’organo amministrativo, ma ai soci, la decisione circa le regole organizzative dell’assemblea, sicché si tratterebbe comunque di una condizione da gestire con attenzione ove non constasse l’unanimità dei soci, al fine di evitare rischi di successivi rilievi da parte di alcuni soci;
- società il cui statuto prende posizione riguardo all’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione. È il caso in cui, come osserva Assonime, nella realtà si osservano le clausole statutarie più variegate. La citata Massima n. 200 del Notariato di Milano ritiene legittime le clausole che: a) prevedono l’obbligo che nelle assemblee sia consentito di prendere parte con strumenti di telecomunicazione; oppure, b) demandano all’organo amministrativo la facoltà di decidere se organizzare l’assemblea in modalità “virtuale” oppure “ibrida”, ossia in questa seconda circostanza prevedendo comunque un luogo fisico; oppure, c) consentono di convocare l’assemblea in luogo diverso dalla sede sociale, solo a condizione che sia ammessa la partecipazione da remoto.
L’evoluzione tecnologica e l’impiego sempre più diffuso degli strumenti di telecomunicazione rendono quindi consigliabile che, alla prima occasione utile, gli statuti delle società di capitali siano eventualmente aggiornati al fine di rimuovere alla radice ogni residuo dubbio circa la legittimità dell’impiego di tali mezzi di partecipazione alla vita degli organi sociali, e quindi non solamente delle assemblee dei soci, assicurando che i sopra ricordati principi fondamentali di funzionamento della stessa siano assicurati nell’ottica di agevolare, e non limitare, la partecipazione attiva di tutti alla vita della società.