4 Novembre 2016

Doppia data per la dichiarazione vendemmiale, ma dal 2017

di Luigi Scappini
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Agea, con la circolare del 25 ottobre 2016, protocollo n. 39575, detta i tempi per gli adempimenti comunicativi relativi alla vendemmia, nonché alla produzione vinicola, individuando 2 date utili.

Si ricorda come i soggetti obbligati alla dichiarazione di vendemmia e alla rivendicazione delle produzioni DO e IG, anche nel caso di produzione, nell’anno di riferimento della campagna oggetto di comunicazione, pari a zero, siano, ai sensi dell’articolo 2 D.M. 5811/2015:

  • i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell’uva prodotta;
  • i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
  • i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
  • i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
  • i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
  • i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
  • i soggetti che effettuano l’intermediazione e
  • le associazioni e le cantine cooperative, relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina.

Sono, invece, esonerati dalla dichiarazione di vendemmia:

  • le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di una industria di trasformazione specializzata;
  • i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma e
  • i produttori che consegnano la totalità della propria produzione a un Organismo Associativo.

Tenuti all’adempimento dichiarativo sono anche i soggetti che hanno provveduto alla “vendita su pianta” delle uve.

Sempre l’articolo 2 richiamato, individua quali soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di produzione vino e/o mosto gli stessi soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia.

Al contrario, ne sono esclusi:

  • le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone esonerati dalla dichiarazione di vendemmia;
  • i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma e
  • i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

Per quanto attiene le tempistiche di dichiarazione, Agea precisa come entro il 15 novembre dovranno essere compilati i quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve, mentre entro il successivo 15 dicembre dovranno essere compilati i restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti.

È data facoltà di procedere a unico invio nel termine del 15 novembre, salvo procedere ad eventuali rettifiche, relative alla sola produzione, entro il 15 dicembre.

Per il solo anno 2016 la doppia scadenza non si applica e viene concesso un termine più lungo, in quanto sia i quadri relativi alla raccolta e rivendicazione delle uve che i restanti quadri relativi alla produzione di vini e mosti, potranno essere compilati tutti entro la sola data del 15 dicembre 2016.

Si ricorda come sia possibile presentare la dichiarazione preventiva per procedere alla rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO/IG che devono essere commercializzati antecedentemente alla data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino.

La dichiarazione preventiva è inserita all’interno della dichiarazione di vendemmia.

Sia la dichiarazione di vendemmia, sia quella preventiva sono sottoposte a un controllo al fine di verificare la corrispondenza della superficie di origine delle uve vendemmiate rispetto alle informazioni presenti nel fascicolo aziendale e dei requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, nel caso di produzioni DO e/o IG.

Si ricorda come, a seguito della verifica, la superficie di origine delle uve deve risultare minore o uguale della superficie a vigneto da uve da vino che risulta nel corrispondente fascicolo aziendale e tutti i parametri di resa e di composizione varietale previsti dai disciplinari di produzione DO/IG devono risultare applicati.

In caso di discordanza tra dati dichiarati e dati dei fascicoli aziendali, sarà sospeso ogni aiuto o premio comunitario e nazionale determinabile con riferimento alle superfici vitate.

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