12 Aprile 2017

Doppio bilancio per le società con esercizio ultrannuale

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Le società neocostituite possono legittimamente stabilire la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi decorrenti dalla data dell’atto costitutivo.

Le società costituite negli ultimi tre mesi del 2015 ben potrebbero quindi indicare, quale data di chiusura del primo esercizio sociale, il 31.12.2016: sebbene non espressamente prevista dal legislatore, questa soluzione è infatti stata avallata dalla prassi.

Più precisamente, il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 116 del 08.06.2010 ha ritenuto “legittima la determinazione della prima data di chiusura dell’esercizio sociale ad una data successiva rispetto allo scadere del dodicesimo mese dalla data dell’atto (o dalla sua iscrizione), ogni qualvolta detta previsione consenta di evitare la redazione di un bilancio infrannuale non significativo”.

Tutto ciò premesso, si ritiene ora opportuno soffermare l’attenzione sulle regole di redazione del bilancio ultrannuale al 31.12.2016, alla luce delle novità introdotte con il D.Lgs. 139/2015 e in considerazione della nuova tassonomia di bilancio.

Dall’analisi dell’articolo 12 D.Lgs. 139/2015 emerge che, nel caso prospettato, le novità di bilancio non possono trovare applicazione: il richiamato articolo prevede infatti, al comma 1, che “le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data”.

Pertanto le società con esercizio ultrannuale scadente il 31.12.2016 non potranno redigere il bilancio per le micro-imprese e, in generale, non dovranno far riferimento alle nuove regole codicistiche; ad esempio, saranno tenute ad indicare i costi e i proventi straordinari nella “rediviva” apposita sezione del conto economico.

I principi contabili cui far riferimento, poi, saranno ovviamente quelli ante-riforma: gli OIC aggiornati il 22 dicembre 2016, infatti, si applicano ai bilanci “con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva”.

Dubbi sorgono, però, con riferimento alla tassonomia da utilizzare per il deposito del bilancio.

Come chiarito dall’avviso comparso sul sito di AgID, richiamato dal Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10/01/2017, la nuova Tassonomia di bilancio denominata “PCI2016-11-14”, che recepisce le novità del D.Lgs. 139/2015, “si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente per tutte le imprese di capitali interessate dal DPCM di riferimento n. 304/2008”.

Le società caratterizzate dall’esercizio ultrannuale, pertanto, pur essendo obbligate a rispettare le norme codicistiche ante-riforma, in sede di deposito dovrebbero confrontarsi con una tassonomia che tiene conto di tutte le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

In considerazione del disallineamento tra il bilancio approvato dall’assemblea dei soci e quello oggetto di deposito si potrebbe quindi ritenere necessario procedere ad un doppio deposito, sia in PDF/A (nel rispetto delle “vecchie regole”, ancora effettivamente in vigore) che nel formato XBRL (tenendo conto di alcune delle novità introdotte).

Sul punto, però, si rende necessario richiamare il “Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2017” di Unioncamere, ove è riportato quanto segue:

  • “… la nuova versione “2016-11-14” della tassonomia XBRL è in vigore (e, quindi, deve essere obbligatoriamente utilizzata) per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente.
  • I bilanci con inizio esercizio anteriore alla data 01/01/2016 (ante D.Lgs. 139/2015) potranno ancora utilizzare la precedente versione della tassonomia 2015-12-14” (Par. 1.5.1.).

Questa facoltà concessa alle società con esercizio decorrente da prima del 01.01.2016, per la precisione, pare non soffermarsi sul caso in cui il bilancio, pur con inizio anteriore alla data del 01.01.2016, si chiuda al 31.12.2016: da una lettura complessiva si coglie infatti soltanto un distinguo tra società che devono applicare la nuova tassonomia e società che possono continuare a ricorrere alla precedente e non una deroga alla disciplina generale.

D’altra parte, la deroga per le società con esercizio ultrannuale non sarebbe giustificata da alcuna previsione normativa, né da alcun comunicato ministeriale.

Sarebbero quindi auspicabili chiarimenti ufficiali sul punto.

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