18 Maggio 2023

Dubbi gli effetti della “restituzione” dei conferimenti sulla sterilizzazione della base Ace

di Fabrizio RicciGianluca Cristofori
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, in sede di determinazione della base Ace occorre tener conto, quale decremento, dei conferimenti in denaro effettuati a favore di soggetti (residenti e non) appartenenti al medesimo “gruppo” del soggetto conferente.

L’articolo 10, comma 2, D.M. 03.08.2017, infatti, dispone che “La variazione in aumento di cui all’articolo 5 è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti del gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. Ai fini del precedente periodo non assume rilevanza l’incremento di partecipazioni derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore delle società del gruppo. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio”.

Tale previsione, al pari delle altre disposizioni anti-elusione di cui all’articolo 10 D.M. 03.08.2017, persegue il fine di evitare possibili “duplicazioni” della base Ace.

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