4 Marzo 2024

Dubbi sulla sterilizzazione ai fini Ace dei conti deposito

di Marco Alberi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni L. 214/2011, recante “Aiuto alla crescita economica ACE”, ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con capitale di debito rispetto a quelle che si finanziano con capitale proprio.

La disposizione in commento, abrogata a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, applicabile ai soggetti Ires residenti, alle società di persone e alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, consente la deduzione dal reddito d’impresa (ai fini sia Irpef sia ai fini Ires) di un importo corrispondente al “rendimento nozionale” della variazione in aumento del capitale proprio (i.e. base ACE) rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 (data di entrata in vigore dell’incentivo).

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