Dubbi sull’ambito soggettivo dell’esterometro
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariNonostante il rinvio al prossimo 30 aprile della prima scadenza per la presentazione della comunicazione delle operazioni “transfrontaliere” (meglio conosciuta come esterometro) di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, non mancano i dubbi in merito ai soggetti obbligati all’adempimento in questione.
La formulazione normativa, infatti, pare orientata a ritenere obbligati alla presentazione dell’esterometro gli stessi soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica.
Il comma 3-bis, infatti, nell’individuare i soggetti obbligati alla presentazione dell’esterometro, richiama i soggetti passivi di cui al precedente comma 3, ossia quelli obbligati all’emissione della fattura elettronica riguardante le operazioni con controparti residenti o stabilite ai fini Iva nel territorio dello Stato.
Si ricorda, infatti, che il quadro normativo in materia d fatturazione elettronica è così strutturato:
– per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica non sono richiesti ulteriori adempimenti (lo spesometro è stato infatti abrogato a far data dalle operazioni effettuate e ricevute a partire dal 1° gennaio 2019);
– per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione elettronica, in quanto intercorse con controparti non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia, è richiesto di comunicarle, mensilmente, all’Amministrazione Finanziaria.
Dal quadro normativo emerge quindi che, laddove il soggetto non rientri tra quelli obbligati all’emissione della fattura elettronica, è altresì esonerato dall’adempimento della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti non residenti o non stabiliti ai fini Iva in Italia.
Tuttavia, gli esoneri dall’obbligo di emissione della fattura elettronica possono riguardare il soggetto in generale (minimi e forfettari ad esempio), oppure alcune operazioni riguardanti un determinato soggetto.
In tale ultima ipotesi rientrano, ad esempio, le prestazioni sanitarie per le quali è stato previsto il divieto di emissione della fattura elettronica.
In queste ipotesi, al contrario di quanto accade per i minimi ed i forfettari, l’esonero è collegato alla tipologia di prestazione eseguita, con la conseguenza che un medico è obbligato all’emissione della fattura cartacea se pone in essere un servizio sanitario, mentre è obbligato all’emissione della fattura elettronica se partecipa come relatore ad un congresso o convegno.
In questi casi, quindi, si tratta di comprendere se l’esonero “parziale” dall’emissione della fattura elettronica (poiché si ha riguardo all’oggetto dell’operazione) possa richiedere l’adempimento comunicativo delle operazioni con controparti non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia.
Trattandosi di esonero di carattere oggettivo pare corretto ritenere che il soggetto sia tenuto a presentare la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 se l’operazione è intercorsa con controparte non residente o non stabilita ai fini Iva in Italia.
Ad esempio, il medico dentista che acquista del materiale presso un fornitore residente in altro Stato Ue deve procedere all’integrazione della fattura con le regole prevista dal D.L. 331/1993 (versando contestualmente l’imposta, trattandosi di un soggetto che svolge un’attività esente) ed includere tale operazione nell’esterometro.
Alle medesime conclusioni si deve pervenire anche in relazione a quei soggetti che hanno un esonero all’emissione della fattura elettronica condizionato ad un determinato volume di operazioni, come ad esempio accade per le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991.
Per tali soggetti, infatti, è previsto l’esonero dall’emissione della fattura elettronica solamente se le operazioni “commerciali” non abbiano superato l’importo di euro 65.000 nell’anno precedente, con la conseguenza che, in caso di superamento della predetta soglia, sorge l’obbligo di emissione della fattura in formato Xml.
Anche in questo caso, quindi, eventuali operazioni con controparti non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia (si pensi, ad esempio, all’acquisto di una struttura per coprire in campo da calcio presso un fornitore Ue) devono essere oggetto di comunicazione mensile all’Amministrazione Finanziaria secondo le regole di cui al comma 3-bis.
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