In dubbio l’Irap per i “vecchi” accertamenti sul transfer pricing
di Fabio LanduzziLa Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 3827 del 28 giugno 2016, ha affermato che gli accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, aventi per oggetto rilievi in materia di transfer pricing, non hanno rilevanza ai fini Irap. Analoga conclusione era già stata in precedenza affermata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 510/3/14.
La questione trae la sua origine dalle note modifiche apportate al decreto Irap dalla Legge 244/2007, ed in particolare dall’introduzione all’articolo 5 del “principio di derivazione” della base imponibile Irap dal conto economico del bilancio d’esercizio. Di conseguenza, a partire dall’anno 2008, con l’entrata in vigore di queste modifiche normative, non trovano applicazione ai fini Irap le disposizioni contenute nel Tuir fra cui, quindi, non poteva che includersi anche la disciplina in materia di transfer pricing contenuta all’articolo 110, comma 7, del Tuir. E d’altronde questo effetto pareva indirettamente confermato dall’approccio adottato dal Ministero dell’economia, il quale, a seguito delle modifiche al decreto Irap efficaci dal 2008, ha ritenuto non più applicabile la convenzione arbitrale (Convenzione multilaterale del 23 luglio 1990 n. 90/436/Cee), riferita alla eliminazione della doppia imposizione derivante dalle rettifiche di transfer pricing, agli avvisi di accertamento Irap.
Poiché invece, in fase accertativa, l’Amministrazione finanziaria continuava ad estendere anche all’Irap le contestazioni di transfer pricing, per porre rimedio a questa situazione, e quindi per inglobare definitivamente nell’Irap i rilievi in materia di transfer pricing, il Legislatore è corso ai ripari con la Legge di Stabilità 2014 in cui è stato disposto che l’articolo 110, comma 7, del Tuir, si applica ai fini Irap “anche per i periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007”: così, si è inteso dare effetto retroattivo a questa disposizione, emanata però solo a fine 2013, in modo da dare rilevanza agli accertamenti in materia di transfer pricing anche ai fini Irap per le annualità anteriori.
Come premesso, la sentenza della CTR Lombardia ha invece osservato che per gli avvisi di accertamento emessi sino all’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014 l’applicazione retroattiva della rilevanza Irap dei rilievi in materia di transfer pricing non può essere accettata, per una serie di motivazioni.
In primo luogo, per il legittimo affidamento del contribuente il quale, nel sistema normativo vigente, non poteva che confidare nella irrilevanza Irap di eventuali contestazioni in materia di transfer pricing. L’attività impositiva dell’Amministrazione può essere esercitata solo in presenza di una legge che lo consente e secondo la normativa vigente al momento di emanazione dell’atto tributario, senza che sia possibile sanare eventuali vuoti con una nuova norma innovativa e retroattiva.
Inoltre, non è condivisibile l’attribuzione di una portata interpretativa alla disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2014 se, come già osservato dalla CTP di Reggio Emilia nella citata sentenza, si vuole “preservare la sua legittimazione costituzionale”.
Una diversa applicazione avrebbe infatti l’effetto di introdurre una disposizione fiscale con effetto retroattivo; e né si potrebbe parlare nel caso di specie di una norma di “interpretazione autentica”, bensì di una norma “innovativa” avente efficacia solo per il futuro. Per essere “interpretativa” la norma deve chiarire una disposizione esistente, mentre non può dirsi “interpretativa” se ha l’effetto di modificare lo status delle disposizioni. La giurisprudenza della Corte Costituzionale è sempre stata chiaramente volta ad opporsi ad un utilizzo improprio delle norme cd. di “interpretazione autentica” quando il loro uso cela l’intento di attribuire valenza retroattiva ad una disposizione modificativa e quindi sostanzialmente innovativa.
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