I due registri delle sportive – II° parte
di Guido MartinelliIl registro del terzo settore prevede l’iscrizione anche delle imprese sociali, a cui è dedicato un intero decreto. In tale disciplina “possono” accedere anche gli enti di cui al libro quinto del codice civile, quindi anche le nostre società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche, in quanto, tra le attività di impresa di interesse generale praticabili da tali soggetti, l’articolo 2 elenca specificatamente, al primo comma, lettera t) “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.
Ma se, appunto, così fosse, alle sportive costituite in forma societaria che oltre all’iscrizione al registro CONI chiedessero anche di diventare imprese sociali si applicherebbe anche il successivo articolo 3 che, al suo comma 3, espressamente prevede che: “L’impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: se costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile … alla distribuzione … di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato”.
Questa norma, che rende applicativo un principio di parziale lucratività di questi enti previsto dalla legge delega (L. 106/2016), essendo norma successiva, di fatto di pari rango, può aver parzialmente abrogato il divieto assoluto di scopo di lucro previsto per le società di capitali sportive dal comma 18 dell’articolo 90 della L. 289/2002? Sarebbe clamoroso.
Si sta facendo progressivamente maggiore chiarezza su quali possano essere le discipline sportive che diano titolo all’iscrizione nel registro CONI alla luce della delibera 1569 del 12.05.2017.
La Federazione Italiana Pesistica ha indicato, con propria delibera, quali siano i contenuti tecnici della disciplina da lei amministrata della cultura fisica. Abbiamo notizia che analoga iniziativa sarà assunta dalla federazione ginnastica per quanto riguarda il fitness.
È chiaro che queste due voci consentono di poter far rientrare nell’ambito delle attività riconosciute molte delle “varie” metodiche di allenamento che vengono svolte nelle palestre italiane.
Questo, però, accade se l’attività svolta sia “cultura fisica” per come, ad esempio, riconosciuta dalla Fipe anche se con metodi diversi.
Pertanto, un corso di yoga, come tale, che non abbia un riconoscimento federale, rimarrà attività estranea al riconoscimento CONI e, come tale, impedirà l’applicazione delle norme agevolative conseguenti.
Altrimenti non avrebbe avuto senso l’accenno che l’ispettorato nazionale del lavoro nella sua circolare 1/2016 fa all’operazione di pulizia fatta dal CONI nel registro, se tanto possono legittimamente continuare a starci quelli che ci stavano prima? Se fosse vero che le discipline indicate nell’elenco CONI prevedono anche quelle affini o collegate sarebbe stato sufficiente riconoscere solo l’atletica leggera. Qualsiasi altro sport infatti può ritenersi, in qualche modo, propedeutico o comunque preparatorio all’atletica.
La mancanza che credo debba essere invece evidenziata è quella della motricità. Ossia di quelle attività che sono propedeutiche a qualsiasi disciplina sportiva. Mi ricordo sempre un mio maestro di minibasket che mi diceva sempre: mi raccomando il minibasket non è la pallacanestro, quello è uno sport, questo è un gioco.
Bene, possibile che io non possa riconoscere i compensi sportivi a coloro i quali preparano i bambini ad essere “sportivi”. Le attività motorie fatte a scuola con istruttori di ASD come potranno essere retribuite? Mi piacerebbe che se ne parlasse.
Il venir meno della possibilità di riconoscere i compensi sportivi comporta, immediatamente, la necessità di valutare quale opzione alternativa sia applicabile.
Anche dopo l’entrata in vigore della riforma sulle c.d. prestazioni occasionali permangono i dubbi già sollevati, in un nostro precedente intervento sull’estrema difficolta per gli enti di applicare questa nuova disciplina.
Diventa pertanto sempre più importante capire quanto la prestazione occasionale, di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l) del Tuir sia ancora applicabile per l’attività degli enti.
Personalmente credo si possa dare risposta affermativa, ovviamente sul presupposto che la prestazione non presenti carattere di eterodirezione o eterorganizzazione.
È auspicabile un chiaro pronunciamento di prassi amministrativa sul punto.