29 Marzo 2023

Durc di congruità della manodopera e perimetro dell’obbligo

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

I Colleghi che si sono e si stanno occupando delle verifiche prodromiche all’apposizione del visto di conformità necessario alla cessione del superbonus hanno imparato a conoscere l’attestazione di congruità della manodopera, da richiedere all’impresa affidataria dei lavori edili prima di procedere al saldo finale.

Il cosiddetto Durc di congruità della manodopera, disciplinato dal D.M. 143/2021, si affianca e non sostituisce il Durc contributivo e diventa obbligatorio quando si verificano entrambi i seguenti presupposti:

  • effettuazione di lavori edili – pubblici o privati – di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/2008 da parte di un’impresa affidataria, per i quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con riferimento ai lavori privati, il Durc di congruità è obbligatorio solo se le opere sono di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro. Ai fini della verifica della soglia, quindi, rilevano anche le opere non edili, fermo restando che la congruità riguarda sempre e solo i lavori edili;
  • invio della denuncia di inizio lavori (DNL) alla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente successivamente al 31 ottobre 2021 (quindi dal 1° novembre 2021), non rilevando a tal fine gli altri adempimenti effettuati verso l’Inail.

Si noti, peraltro, che, ai fini dell’obbligatorietà del Durc di congruità, non assume rilevanza l’iscrizione o meno dell’impresa affidataria alla Cassa edile/Edilcassa, potendo accedere al portale Cnce_Edilconnect (https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect ), in cui vanno inseriti i dati per richiedere la congruità, tutte le imprese affidatarie, anche se non iscritte alla Cassa edile/Edilcassa.

Si tratta, comunque, di un’attestazione relativamente semplice da ottenere, atteso che la Cassa Edile/Edilcassa la deve rilasciare entro 10 giorni dalla richiesta presentata dall’impresa affidataria (o dal soggetto da essa delegato) oppure dal committente.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, invece, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.

L’obbligatorietà del Durc di congruità è stata ricordata anche dall’Agenzia delle entrate, la quale in occasione della pubblicazione della circolare 19/E/2022 ha affermato che, “per finalità diverse dalla detraibilità delle spese, resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008. Più in particolare, per quanto attiene alla verifica della congruità della manodopera impiegata, va richiamato l’obbligo per il committente, pubblico o privato, di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del citato D.M. n. 143 del 2021”.

Malgrado l’obbligatorietà, dal chiarimento dell’Agenzia delle entrate, si ricava che la mancata richiesta del Durc di congruità all’impresa affidataria (e quindi la mancata produzione del documento) non può di per sé determinare il disconoscimento della detrazione edilizia in capo al committente.

Perdipiù, con specifico riguardo all’ambito della professione, l’assenza dell’attestazione di congruità non può certamente avere alcun riflesso, in termini di responsabilità, in capo al professionista che appone il visto di conformità sulla cessione del superbonus, atteso che trattasi – alla luce del chiarimento dell’Agenzia – di un documento irrilevante per la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

In senso avverso parrebbe andare la faq n. 6 della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), la quale alla domanda se “In caso di mancata congruità, l’impresa perde i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi alla luce di quanto previsto dal D.M. 41/1998”, ha risposto che “Gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del D.M. n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”. In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del D.M. 41/98 lettera d) (“Casi di diniego della detrazione” che stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”)”.

Va però considerato che:

  • la faq del CNCE dovrebbe riferirsi alla detrazione spettante all’impresa che esegue l’intervento edilizio;
  • la faq del CNCE è del 15 febbraio 2022, quindi antecedente alla circolare 19/E/2022;
  • il Durc di congruità della manodopera non è presente nelle check list formulate dal CNDCEC e dalla FNC, né è generalmente richiesto dalle banche cessionarie dei bonus fiscali nell’ambito dell’attività di controllo, sebbene svolta in modo a dir poco scrupoloso.