18 Maggio 2019

È ancora reato evadere l’Iva all’importazione

di Angelo Ginex
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In materia di reati tributari, l’evasione dell’Iva all’importazione, la quale resta penalmente rilevante per importi evasi superiori a euro 49.993,03, costituisce un reato permanente, la cui consumazione si esaurisce solo quando cessa l’attività diretta a consentire l’illecita circolazione della merce nel territorio dello Stato senza l’assolvimento del tributo ed è punita con la pena congiunta della multa e della reclusione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19233 del 20.04.2019.

La vicenda trae origine dal provvedimento di rigetto dell’appello proposto avverso il rigetto della revoca del sequestro preventivo di un velivolo importato a titolo definitivo nel territorio comunitario, senza assolvimento dei relativi diritti di confine.

Detto ultimo provvedimento era, dunque, oggetto di ricorso per cassazione per plurimi profili, tra i quali figurava la nullità dell’ordinanza per avere il giudice confermato la misura cautelare del sequestro in relazione ad un reato già prescritto e per depenalizzazione del reato di cui all’articolo 70 D.P.R. 633/1972, che rinvia all’articolo 295, ultimo comma, D.P.R. 43/1973.

Da ultimo, veniva censurata la validità del medesimo provvedimento giudiziale anche in relazione all’omessa sollevazione di questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 70 D.P.R. 633/1972 e 295 D.P.R. 43/1973.

In particolare, stando alle doglianze del ricorrente, il giudice del Tribunale della Libertà avrebbe errato nel ritenere reato a natura permanente, strumentalizzando una precedente pronuncia dei giudici di legittimità, la quale tuttavia ineriva ad una diversa ipotesi rispetto al caso di specie (Cfr. Cass., sent. 56264/2017).

Il delitto de quo, infatti, avrebbe avuto natura istantanea e da tale assunto ne sarebbe scaturita la prescrizione, in assenza di atti interruttivi, con conseguente illegittimità della misura ablatoria successivamente irrogata a seguito della sentenza di condanna, ai sensi dell’articolo 301 D.P.R. 43/1973.

Infine, in merito all’asserita omessa proposizione di questione di legittimità costituzionale in relazione al combinato disposto degli articoli 70 D.P.R. 43/1973 e 295, ultimo comma, D.P.R. 43/1973, il ricorrente contestava la manifesta infondatezza addotta dal precedente collegio, sulla scorta della violazione dell’articolo 3 Cost., atteso l’ampio divario tra la soglia di punibilità dell’evasione dell’Iva interna, di cui all’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000, e quella dell’Iva all’importazione.

I Supremi giudici, rigettando il ricorso dell’indagato, hanno rilevato come il delitto di omesso versamento dell’Iva all’importazione non è un reato istantaneo, ma permanente e l’antigiuridicità si riverbera su ogni ulteriore cessione effettuata nel territorio dello Stato sino a che l’obbligazione tributaria non è assolta (Cfr. Cass., 56264/2017 ritenuta sovrapponibile al caso in rassegna, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente).

Da detto ultimo adempimento cesserebbe, infatti, il carattere dell’antigiuridicità della condotta, gravante oggettivamente sulla merce abusivamente importata e inizierebbe a decorrere la prescrizione del reato.

Quanto, invece, all’asserita depenalizzazione del medesimo reato, essi hanno rilevato come la previsione di generale depenalizzazione, di cui all’articolo 1 D.Lgs. 8/2016, non può essere applicata all’ipotesi aggravata ed autonoma disciplinata dall’articolo 295, ultimo comma, D.P.R. 43/1973, in quanto nei casi in cui l’imposta evasa superi la soglia di 49.993,03 euro, unitamente alla pena della multa è irrogata anche la reclusione fino a 3 anni.

Da ultimo, è stata confermata la manifesta infondatezza della precedente questione di legittimità, sulla base della diversa natura e dei differenti presupposti che reggono il reato di evasione dell’Iva nazionale e il reato di evasione dell’Iva all’importazione.

Del resto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000 sanziona le abusive cessioni di beni e prestazioni di servizi, mentre l’articolo 295 D.P.R. 43/1973 persegue le abusive importazioni di qualsiasi genere e da chiunque effettuate (Cfr. Cass., sent. n. 42462/2016).

Da questo discrimen deriva, quindi, la legittimità dei diversi limiti di rilevanza penale stabiliti dal legislatore.

Orbene, nel caso in disamina è stata ritenuta legittima la misura cautelare applicata, atteso il non intervento della prescrizione sul reato, e inammissibile è stata reputata la questione di legittimità costituzionale per via anche dell’importo oggetto di contestazione, il quale essendo pressoché prossimo alla soglia di punibilità prevista dall’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000 non aveva leso il principio di offensività.

Pertanto, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite.

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