E-commerce: procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia
di Clara PolletSimone DimitriL’Agenzia delle dogane ha previsto alcune semplificazioni per le attività di reintroduzione con immissione in libera pratica delle merci precedentemente esportate (circolare 37/D/2020 e determina prot. 329619/RU/2020). Tali operazioni hanno avuto negli ultimi anni un sensibile incremento a seguito della diffusione delle vendite su piattaforme e-commerce.
L’articolo 203 del Codice Doganale dell’Unione (CDU) prevede l’esenzione dai dazi all’importazione, ove richiesta dalla persona interessata, per le merci che, dopo essere state inizialmente esportate dal territorio dell’Unione, vi sono reintrodotte e sono dichiarate per l’immissione in libera pratica.
Tale franchigia è concessa a condizione che le merci vengano reintrodotte nello stato in cui erano state esportate.
È possibile, pertanto, ad oggi richiedere la reintroduzione in franchigia presentando copia della dichiarazione di esportazione e altra documentazione idonea a rendere possibile il controllo dell’identità della merce da importare con quella precedentemente esportata. Le operazioni di reintroduzione in parola restano sottoposte a controlli fisici o documentali.
Ferma restando la possibilità di continuare ad operare secondo la procedura descritta, per le aziende operanti nel settore e-commerce, in possesso di determinati requisiti, è stata introdotta una procedura semplificata (determinazione direttoriale prot. 329619/RU del 24 settembre 2020) per velocizzare l’iter amministrativo di rilascio dell’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia e rimodulare i controlli.
Gli operatori che effettuano frequenti transazioni commerciali su piattaforme telematizzate, possono presentare un’apposita istanza per ottenere un’autorizzazione preventiva allo svolgimento di operazioni di reintroduzione in franchigia, con validità annuale.
L’autorizzazione in esame riguarda tutte le operazioni della specie che saranno effettuate nell’arco di validità della stessa; in altri termini, il soggetto interessato non sarà tenuto a chiedere un’autorizzazione per ogni singola reintroduzione.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, gli interessati dovranno presentare l’istanza utilizzando il formulario allegato alla Circolare n. 37/D del 2 ottobre 2020, Prot. 326059/RU all’Ufficio delle dogane competente.
Il rilascio della autorizzazione in argomento è subordinato alla dimostrazione di determinati requisiti di tipo oggettivo e soggettivo. In particolare, il richiedente deve dimostrare:
- di effettuare minimo 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese (quantitativo mensile ridotto da 100 a 50 con la determinazione direttoriale 386291/RU del 31 ottobre 2020);
- di essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”;
- l’identità tra la merce uscita e quella reintrodotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato;
- l’identità tra il dichiarante in export e in reintroduzione;
- l’utilizzo del codice EORI e il soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39, lettere a) e b) del CDU;
- la tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo;
- la possibilità per l’Ufficio delle Dogane di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma marketplace, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali.
Ricevuta l’istanza e previo esame della completezza formale delle dichiarazioni rese e relativi allegati, l’Ufficio dà immediato avvio alle conseguenti attività di verifica sia con analisi documentale che con attività di sopralluogo.
Al termine dell’istruttoria l’Ufficio redige ed invia, nel termine di dieci giorni, alle Direzioni centrali una relazione (corredata della richiesta e documentazione allegata) contenente una valutazione, opportunamente motivata, sull’accoglimento o meno dell’istanza alla luce dell’esame di tutti i requisiti e le condizioni richiamate in precedenza.
La Direzione Dogane, anche su richiesta delle altre Strutture centrali interessate, può chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle dogane competente. Entro dieci giorni dal termine della descritta fase istruttoria, la Direzione rilascia l’autorizzazione ed inserisce il soggetto autorizzato in un Elenco nazionale denominato “ecommerce RETRELIEF”.
A seguito dell’emissione del provvedimento autorizzativo, l’Ufficio delle dogane competente (in relazione al luogo di esercizio dell’attività) predisporrà un disciplinare di servizio con il quale saranno indicati gli adempimenti posti a carico del soggetto autorizzato e le modalità di esecuzione dei controlli.
Le attività di controllo sulle operazioni svolte in base all’autorizzazione in esame sono effettuate prevalentemente con controlli a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante periodiche verifiche con cadenza trimestrale.
La procedura sopra esposta vale anche nel caso in cui le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia siano effettuate e dichiarate da un soggetto terzo (per conto del soggetto autorizzato) che agisce in rappresentanza indiretta.