È elusiva la rinuncia ad un ingente credito seguita dalla cessione delle quote sociali
di Angelo GinexIn tema di abuso del diritto, la rinuncia dei soci ad un ingente credito nei confronti della società senza alcun vantaggio effettivo, seguita dalla cessione delle quote nell’esercizio successivo ad un prezzo non congruo rispetto al loro valore senza alcun ritorno economico, rappresenta un’operazione antieconomica, priva di razionalità, a vantaggio esclusivo della società, che, in assenza della prova di valide ragioni extrafiscali dei contribuenti, comprova la sua finalità elusiva. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza 6 giugno 2019, n. 15321.
La vicenda muove dalla notifica di un avviso di accertamento ad una società, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria, rifacendosi alle risultanze di un pvc, procedeva a contestare la mancata dichiarazione di sopravvenienze attive derivante dalla rinuncia di crediti verso la società da parte dei soci della stessa, la mancata dichiarazione di ricavi derivanti dalla sublocazione e dalla vendita di un immobile e l’indebita deduzione di componenti negativi.
La contribuente ricorreva, dunque, per l’annullamento dell’atto impositivo ed i giudici di prime cure annullavano l’atto, accogliendo le doglianze relative alla mancata dichiarazione di ricavi e all’indebita deduzione di costi.
Respinto era, invece, il rilievo relativo alla mancata dichiarazione di sopravvenienze attive.
La decisione veniva successivamente confermata anche in appello, laddove venivano respinte le impugnazioni principale del contribuente e incidentale dell’Amministrazione finanziaria.
Contro detto provvedimento, quindi, ricorreva per cassazione la contribuente, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione di legge ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c., per erronea applicazione degli articoli 88, comma 4, D.P.R. 917/1986, 41 e 53 Cost. e degli articoli 1322, 1344, 1414 e 1415 c.c.
Nella specie, essa deduceva che il giudice del gravame avesse errato nel negare l’applicazione dell’articolo 88, comma 4, D.P.R. 917/1986, ritenendo il comportamento dei soci privo di razionale giustificazione economica, in quanto rinunzianti ad un ingente credito senza alcun vantaggio.
Stando, invece, alle argomentazioni della ricorrente, l’applicazione dell’articolo 88, comma 4, citato dipenderebbe dal fatto oggettivo della rinunzia ad un credito pecuniario effettivamente vantato dal socio nei confronti della società, non rilevando a tal fine le ragioni per le quali si addiverrebbe a tale rinunzia ed essendo in ogni caso irrilevante la circostanza se a tale rinunzia corrisponda nei confronti del rinunziante un effetto per lui favorevole.
La norma, infatti, postula soltanto l’esistenza di un credito del socio nei confronti della società e l’effettività della rinuncia, circostanze che non sono state contestate dal giudice del gravame.
Quanto, poi, all’asserita violazione degli articoli 41 e 53 Cost. e articoli 1322, 1344, 1414 e 1415 c.c., il collegio di seconde cure avrebbe fatto errata applicazione dell’istituto dell’abuso del diritto, essendosene fatto implicito riferimento allorquando è stata individuata un’operazione elusiva nella rinunzia al credito da parte dei soci, dalla quale sarebbe derivato un indebito vantaggio fiscale per la società.
Secondo le prospettazioni del ricorrente, tuttavia, nessun indebito vantaggio fiscale sarebbe identificabile, in quanto il vantaggio della non imponibilità della sopravvenienza attiva è espressamente previsto dall’articolo 88, comma 4, D.P.R. 917/1986 e si pone come conseguenza fisiologica dell’operazione di rinuncia.
Pertanto, alcun comportamento antieconomico sarebbe stato tenuto dalla società accertata.
I supremi Giudici, rigettando il ricorso della società, hanno chiarito che il divieto di abuso ha portata generale e preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali mediante l’uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta (Cfr., Cass., n. 18632/2018).
Quanto all’onere della prova relativo all’abusività della condotta, incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova tanto del disegno elusivo, quanto delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali rispetto a quelli classici, mentre spetta al contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali che giustificano le operazioni poste in essere (Cfr., Cass., n. 16217/2018).
Orbene, nel caso de quo, correttamente hanno agito i giudici di merito, i quali hanno desunto la ricorrenza dell’abuso del diritto dalla rinuncia ad un ingente credito verso la società da parte dei soci, salvo poi uscire dalla stessa nell’esercizio successivo e cedere le quote ad un valore non congruo, senza conseguire un ritorno economico.
Infatti, nessuna giustificazione è stata addotta dalla società e a fronte degli elementi presuntivi individuati dall’Amministrazione finanziaria si è dedotto l’intento elusivo dell’operazione.
Per tali ragioni, non è potuto che derivare il rigetto del ricorso della società accertata.