9 Dicembre 2013

E’ esperibile l’azione revocatoria ordinaria nei confronti del fondo patrimoniale costituito successivamente ad una fideiussione

di Luigi Ferrajoli
Scarica in PDF

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere successivamente al sorgere di un debito, essendo a titolo gratuito, può essere assoggettato ad azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 Cod. Civ., qualora sia dimostrata la consapevolezza del debitore di arrecare un pregiudizio al creditore.

Fermo tale principio, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7250 del 22/03/2013 ha precisato inoltre che “l’azione revocatoria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art.2901, n.1, parte prima cc, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore e al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento”.

Nel caso sottoposto ai giudici di legittimità due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale, nel quale avevano conferito un immobile di proprietà di entrambi, a favore della famiglia della figlia.

La moglie, in epoca precedente alla costituzione del fondo, aveva prestato fideiussione a favore della società amministrata dal marito, relativamente ad una apertura di credito; sulla base di tale contratto l’istituto bancario aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del fideiussore ed aveva proposto azione revocatoria ex articolo 2901 Cod. Civ. per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo.

La domanda era stata ritenuta fondata sia in primo grado che in appello; i giudici di secondo grado avevano rilevato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la finalità dell’istituto del fondo patrimoniale di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia non ne esclude l’assoggettamento all’azione revocatoria: infatti dal momento che impone un vincolo di destinazione ai beni che vi confluiscono, costituisce un atto di disposizione revocabile ex articolo 2901 Cod. Civ.

Il bene conferito nel fondo costituiva inoltre l’unica proprietà della debitrice ed il credito era anteriore all’atto di disposizione: trattandosi di atto gratuito, per la revoca era sufficiente la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato alle regioni creditorie, circostanza che nel caso in esame era ritenuta sussistente in quanto l’atto di costituzione era stato posto in essere solo due mesi prima della revoca dell’affidamento da parte della banca, quando erano scaduti gli effetti bancari sottoscritti anche dalla debitrice e dati in garanzia all’istituto di credito.

La debitrice ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 e 2697 Cod. Civ.: in particolare, deducendo che l’atto dispositivo era anteriore al sorgere del credito dei fideiussore perché successivo all’inadempimento della società garantita, ha censurato la sentenza nella parte in cui, sulla base del diverso presupposto della anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, aveva ritenuto sufficiente la semplice conoscenza del debitore di arrecare pregiudizio.

La Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando come la giurisprudenza di legittimità abbia sempre distinto il momento della nascita del credito dal momento della sua esigibilità: il credito sorge nel momento stesso in cui sorge l’obbligazione, anche se non è esigibile (ad esempio perché non è scaduto il termine o non si è verificata la condizione a cui è sottoposto).

Secondo la Suprema Corte, poiché l’azione revocatoria ha la funzione specifica di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore a norma dell’articolo 2740 Cod. Civ. e poiché detta azione presuppone solo l’esistenza del debito e non anche la sua esigibilità, potendo la stessa essere esperita anche per crediti condizionati, non scaduti o solo eventuali, ciò vale anche per la ricostituzione della garanzia patrimoniale generica che il fideiussore offre al creditore, per l’adempimento dell’obbligazione del debitore principale.

Per tali motivi la Cassazione ha considerato la fideiussione compresa nella nozione di credito accolta dall’articolo 2901 Cod. Civ., non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione propria dell’azione revocatoria, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori.