27 Giugno 2019

È fiscalmente legittimo il comodato d’uso di stampi

di Fabio Landuzzi
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Non sembrano esservi dubbi sulla deducibilità delle quote di ammortamento dei beni strumentali concessi in comodato d’uso ai terzisti per il loro impiego in attività connesse al business del concedente; tanto la prassi dell’Amministrazione Finanziaria (si veda la circolare 51/E/2000, la risoluzione 196/E/2008 e la circolare 90/E/2011) quanto la giurisprudenza hanno riconosciuto che l’attività d’impresa può essere svolta anche attraverso un “procedimento complesso caratterizzato dalla esternalizzazione di fasi più o meno ampie di produzione” (Cassazione, n. 1389/2011), così che i relativi costi concorrono alla determinazione dell’imponibile del soggetto comodante quando sono connessi allarealizzazione del suo programma economico” ossia “consentono al comodante di ottenere i benefici prodotti con le macchine date in comodato”.

Assume quindi un certo interesse la sentenza della CTP Milano n. 2075 del 07.05.2019, non tanto per l’esito (dato che conferma la liceità fiscale dell’operazione in questione), quanto per la modalità accertativa sottostante e su cui i Giudici milanesi sono stati chiamati a decidere.

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