È impugnabile l’estratto di ruolo in caso di mancata notifica della cartella
di Luigi FerrajoliL’articolo 10, lett. b), D.P.R. 602/1973 definisce il “ruolo” come “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario”, mentre l’articolo 11 del citato decreto riporta che “nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi”.
Ne discende che il ruolo è un atto amministrativo impositivo proprio ed esclusivo dell’ufficio competente (cioè dell’ente creditore impositore), quindi atto che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale.
L’articolo 19, comma 1, lett. d), D.Lgs. 546/1992, elenca espressamente, tra gli “atti impugnabili”, il ruolo e la cartella di pagamento; invece l’articolo 21, comma 1, del citato decreto dispone espressamente che la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
Il documento denominato “estratto di ruolo” non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente.
Esso, che viene formato soltanto su richiesta del debitore, costituisce semplicemente un “elaborato informatico dell’esattore sostanzialmente contenente gli elementi della cartella”, quindi anche gli elementi del ruolo afferente quella cartella.
Precisato ciò, la Corte di Cassazione, Sezione Quinta, con l’ordinanza n. 14213 del 24.05.2019, ha ribadito il principio della autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo in quanto posto a fondamento di cartelle non notificate.
Nel caso di specie, la contribuente aveva proposto ricorso avverso l’estratto di ruolo e relative cartelle per Iva, Irap, ritenute alla fonte, Tarsu e diritti CCIAA.
Il ricorso proposto è stato inizialmente accolto dalla CTP competente; sennonché la CTR della Campania ha riformato la sentenza del giudice di primo grado.
In particolare la CTR, riprendendo un precedente principio giurisprudenziale (Cass. Civ., n. 6610/2013) aveva argomentato la propria decisione affermando che “l’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale ex art. 100 cod. proc. civ., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo”.
Nella fattispecie de qua la società contribuente, secondo appunto la CTR adita, sarebbe incorsa nella suddetta preclusione.
Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso avanti la Suprema Corte enunciando, tra i vari motivi, la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c, dell’articolo 19, comma 1, lett. d), D.lgs. 546/1992 e dell’articolo 113 Cost.
In particolare la società si lamentava del fatto che il Giudice di appello avesse dichiarato inammissibile il ricorso originario nonostante che quest’ultimo avesse avuto ad oggetto non soltanto l’estratto di ruolo, ma anche le relative cartelle esattoriali (circostanza riconosciuta esplicitamente dalla CTR).
La Suprema Corte ha reputato fondato il motivo di ricorso, premettendo che la CTR avrebbe ritenuto di applicare il principio sancito dalla sentenza n. 6610/2013, precedentemente citata, senza prendere in considerazione che l’impugnazione della società contribuente aveva avuto ad oggetto non soltanto l’estratto di ruolo, comunicato alla parte debitrice da Equitalia, ma anche le cartelle emesse sui ruoli da tale estratto risultanti (asseritamente non notificate).
Tale situazione avrebbe dovuto indurre la CTR, secondo la Corte, a verificare se l’impugnazione delle cartelle avesse comportato, oppure no, l’impugnazione anche dei relativi atti impositivi; circostanza disattesa da quest’ultima.
Sul punto, la Corte di Cassazione, riprendendo il principio sancito dalla sentenza n. 19704/2015 emessa dalle Sezioni Unite, ha ribadito il principio della autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo in quanto posto a fondamento di cartelle non notificate, in considerazione del fatto che “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione”; non essendo un impedimento l’articolo 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione“.
Ne consegue che la Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza e ha rinviato alla CTR.