In modo particolare, il novellato secondo comma, dell’articolo 2407, cod. civ., introduce, al di fuori dei casi in cui si sia agito con dolo, un regime di perimetrazione della responsabilità dei sindaci che pone fine all’attuale sistema che risultava, invece, basato sulla responsabilità solidale dei sindaci, per fatti o omissioni degli amministratori. Il nuovo secondo comma, come emerge dai lavori parlamentari, nel ribadire che i sindaci che hanno agito o omesso di agire in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive, tuttavia, la misura a un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco stesso, secondo un sistema a tre scaglioni: fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso; da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso; oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.
Il Legislatore interviene, poi, anche sull’ultimo comma dell’articolo 2407, cod. civ., introducendo un termine di prescrizione di 5 anni per l’esercizio dell’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci ex articolo 2429, cod. civ., relativa al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.
La modifica normativa rappresenta, senza alcun dubbio, un passaggio epocale nella disciplina della professione per quanto concerne il tema della responsabilità amministrativa dei sindaci. È pur vero che il provvedimento non riesce, allo stato attuale, ad accogliere pienamente tutti i temi che sono stati, peraltro, evidenziati nel corso dei lavori parlamentari, primo fra tutti quello relativo all’applicazione del sistema di limitazione della responsabilità anche agli incarichi di revisione legale dei conti. Nel corso della discussione svoltasi in Senato, è emerso, infatti, come la Commissione giustizia abbia approvato il DDL nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, rispetto al quale erano state sollevate diverse, e fondate, proposte di miglioramento. Si è tuttavia preferito seguire una via che consentisse di addivenire in tempi rapidi ad una prima importantissima revisione di un sistema normativo che risultava del tutto inappropriato e eccessivamente gravoso per i sindaci, anche sacrificando per tale ragione alcuni ulteriori interventi a miglioramento del testo stesso.
Tuttavia, in sede di Commissione, il Governo ha accolto due ordini del giorno, con cui si impegna a valutare l’estensione ai revisori persone fisiche e alle società di revisione delle limitazioni alla responsabilità analoghe a quelle inserite nell’articolo 2407, cod. civ., per i componenti del collegio sindacale o per i sindaci unici di Srl che svolgono anche l’incarico di revisione legale; ciò potrà avvenire intervenendo sul testo dell’articolo 15, D.Lgs. 39/2010. A questo proposito, va ricordato che Assirevi aveva prodotto specifiche osservazioni proprio a supporto dell’assoluta necessità dell’estensione della nuova disciplina anche alla figura dell’incaricato della revisione legale dei conti, peraltro in linea con documenti assai datati come quello della Commissione europea con la “Raccomandazione McCreevy” del giugno 2008.
Ulteriore tema controverso riguarda la decorrenza della novità normativa, con particolare riferimento agli incarichi in corso alla data della sua entrata in vigore. Sul punto, come già era stato discusso in dottrina con riguardo al testo del DDL licenziato dalla Camera dei deputati, il fatto che manchi una esplicita indicazione circa la retroattività della disposizione potrebbe fare propendere per la sua irretroattività, stante il generale principio di cui all’articolo 11 delle preleggi ai sensi del quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. Tuttavia, altre ragioni anche riferibili a interventi normativi simili susseguitisi nel tempo, possono fare propendere per una applicazione della disposizione che si estenda agli incarichi in corso, a sola esclusione delle situazioni in cui le azioni di responsabilità fossero già state avviate avverso i sindaci, a salvaguardia del legittimo affidamento del terzo attore sul previgente sistema normativo. Si auspica che il punto possa trovare una soluzione chiara e certa, così da evitare il rischio dell’instaurazione di lunghi e complessi percorsi giurisprudenziali.
Rimane, infine, aperta la criticità, che peraltro fu oggetto di segnalazione da parte dei commissari straordinari del Cndcec nel 2022 con una nota allora indirizzata al Ministro Cartabia, in cui si sottolineava la necessità di intervenire anche sull’uso troppo di frequente sproporzionato della punibilità a titolo di dolo eventuale per i componenti dei collegi sindacali; il Cndcec, allora, segnalava come fosse opportuno che si riconducessero le fattispecie di reato ai requisiti dell’intenzionalità dolosa. La modifica dell’articolo 2407, cod. civ., lascia allo stato attuale aperta la delicata questione.