È Legge la nuova disciplina della responsabilità dei sindaci: le prime riflessioni
di Fabio LanduzziLa L. 35/2025 ha approvato la modifica dell’articolo 2407, cod. civ., determinando così un intervento radicale nella disciplina della responsabilità dei componenti del collegio sindacale e del sindaco unico di Srl, anche quando incaricati della revisione legale della società. La nuova disciplina introduce un sistema in cui la responsabilità dei sindaci viene perimetrata, salvo il caso del dolo, entro un ammontare massimo corrispondente a un multiplo applicato al compenso annuo percepito dal sindaco. Inoltre, il Legislatore è intervenuto anche sul termine di prescrizione dell’azione di responsabilità, che viene fissato in 5 anni a decorrere dalla data di deposito della relazione ex articolo 2429, cod. civ., relativa al bilancio dell’esercizio con riferimento al quale viene eccepita la responsabilità del sindaco. La Riforma dell’articolo 2407, cod. civ., rappresenta senza dubbio un passaggio epocale nell’ambito della disciplina del collegio sindacale; di riflesso, essa apre ad alcune incertezze circa la sua prima applicazione, nonché ad alcuni ulteriori interventi di miglioramento del testo e del suo ambito di applicazione, primo fra tutti il tema dell’incaricato della sola revisione legale per il quale, allo stato attuale, non è estendibile la disciplina regolata dall’articolo 2407, cod. civ..
La nuova formulazione dell’articolo 2407, cod. civ.
La L. 35/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2025, intitolata “Modifica dell’articolo 2407 del Codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale”, all’articolo 1 dispone la sostituzione dell’articolo 2407, cod. civ., con un nuovo testo; la norma entrerà in vigore il 12 aprile 2025.
Il raffronto fra il testo previgente e quello novellato dalla L. 35/2025 consente di evidenziare con incisività i punti principali dell’importante intervento legislativo.
Articolo 2407, cod. civ. – Testo vigente sino all’11 aprile 2025 | Articolo 2407, cod. civ. – Testo in vigore dal 12 aprile 2025 |
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. | Invariato |
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. | Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso. |
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. | Invariato |
L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno. |
Come anzidetto, il confronto fra il testo dell’articolo 2407, cod. civ., nella versione previgente, e quello modificato dalla L. 35/2025, unitamente anche agli atti parlamentari che hanno accompagnato la genesi della Riforma in commento, consente di mettere in luce le linee di indirizzo principali lungo le quali ha trovato concretizzazione l’intervento del Legislatore:
- in primo luogo, viene conservata la responsabilità del sindaco regolata dal comma 1, articolo 2407, cod. civ., che si presenta come diretta ed “esclusiva”, al verificarsi di situazioni in cui il sindaco omette di adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza che gli sono richieste dalla natura dell’incarico, come pure quando viola il dovere di verità delle attestazioni rese nel proprio incarico, o infine in caso di violazione del dovere di conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui è venuto a conoscenza per via dell’incarico stesso. Si tratta di fattispecie patologiche che, sinora, non sono tuttavia particolarmente frequenti nella pratica professionale;
- l’introduzione di un sistema di perimetrazione della responsabilità del sindaco sotto il profillo quantitativo, ancorata – fatto salvo il caso del dolo – a un importo massimo corrispondente al risultato pari al prodotto di un multiplo – definito secondo range variabili a seconda dell’importo del compenso – applicato al compenso percepito dal sindaco per lo svolgimento dell’incarico. È di rilievo evidenziare che la perimetrazione della responsabilità del sindaco ha una valenza non solo quantitativa, bensì anche qualitativa; infatti, pare fuori di dubbio che, sempre fatto salvo il caso del dolo, il limite dell’importo massimo determinato secondo la nuova formulazione del comma 2 si applichi in modo generalizzato a tutte le azioni di responsabilità esercitabili avverso i sindaci secondo quanto consentito dall’ordinamento vigente, ovvero: all’azione sociale di responsabilità, all’azione avviata dai creditori sociali e all’azione esperita dai soggetti terzi che eccepiscano di avere subito un danno e di averne titolo.
Per quanto riguarda la nozione di “compenso percepito”, pare più ragionevole interpretare il riferimento al compenso “spettante” al sindaco secondo quanto deliberato dall’assemblea dei soci, piuttosto che a un mero principio di cassa;
- la fissazione di un termine di prescrizione per l’esercizio della azione di responsabilità contro i sindaci di 5 anni a partire dalla data del deposito della relazione di cui all’articolo 2429, cod. civ., relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno. Al riguardo, è opportuno evidenziare che, allo stesso modo in cui la perimetrazione quantitativa della responsabilità dei sindaci incontra il limite del dolo, anche per quanto concerne il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità è logico attendersi che trovi applicazione il disposto dell’articolo 2941, n. 8, cod. civ., ai sensi del quale la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”; in altre parole, eventuali condotte dolose del sindaco che fossero dirette a occultare i danni cagionati alla società determineranno una sospensione della prescrizione.
Decorrenza dell’applicazione del nuovo testo dell’articolo 2407, cod. civ.
Un aspetto assai rilevante attiene alla decorrenza degli effetti introdotti nell’ordinamento dalla nuova formulazione del testo normativo; in altre parole, quale risposta dare all’interrogativo circa da quando agli incarichi di sindaco si applicano i limiti alla responsabilità previsti dal nuovo articolo 2407, cod. civ..
In prima battuta, si deve sottolineare come la norma non preveda alcuna esplicita indicazione in merito alla sua retroattività; di conseguenza, non può che valere il principio generale di cui all’articolo 11 delle Preleggi in forza del quale “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Sul tema si incontrano 2 diversi e contrapposti interessi, entrambi suscettibili di attendersi una tutela dall’ordinamento: da una parte, vi è l’interesse dei componenti dei collegi sindacali a poter fruire di una norma la cui ratio legis trova la propria chiara espressione anche nei lavori parlamentari accompagnatori al Disegno di Legge di Riforma, essendo finalizzata a rimuovere quelle situazioni di grave e sproporzionata esposizione a rischi patrimoniali del tutto ingiustificati; dall’altra parte, la tutela dei terzi che hanno fatto affidamento, sinora, su di un testo di legge che consentiva loro di esperire azioni di responsabilità avverso i componenti del collegio sindacale senza incontrare limitazioni e che, ove la nuova disciplina trovasse applicazione retroattiva, potrebbero anche non poter trovare la piena soddisfazione del danno patito rispetto alle aspettative che erano in origine fondate su di un diverso assetto normativo.
A questo riguardo, e in attesa che la giurisprudenza inizi a esprimersi, l’importanza dell’argomento è confermata dal fatto che si ha notizia che l’ordine del giorno G/1155/1/2 (testo 2) della Commissione giustizia del Senato ha impegnato il Governo a valutare l’opportunità di approvare una disciplina transitoria che vada a disciplinare i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova norma.
Infatti, è possibile allo stato attuale ipotizzare che:
- senza dubbio, il novellato testo dell’articolo 2407, cod. civ., trovi applicazione in tutti i casi di nomine di collegi sindacali e di sindaci unici di Srl, anche con incarico di revisione legale, aventi effetto a partire dal 12 aprile 2025;
- inoltre, pare anche fondata la tesi per cui, analogamente, anche per gli incarichi di collegio sindacale e di sindaco unico di Srl correnti al 12 aprile 2025, per i quali non risultino essere state avviate azioni di responsabilità avverso i relativi professionisti, possa trovare applicazione la nuova disciplina del novellato testo dell’articolo 2407, cod. civ.. Da questo punto di vista, quindi, già per l’esercizio 2024, ove il deposito della relazione ex articolo 2429, cod. civ., dovesse avvenire dopo la data del 12 aprile 2024, i collegi sindacali e i sindaci unici di Srl potrebbero fare affidamento sul nuovo sistema di perimetrazione della responsabilità.
Tale chiave interpretativa, a cui ci sentiamo di accedere, potrebbe prestare il fianco alla critica secondo cui il terzo, a oggi ignaro di un danno a suo carico, al momento solo latente e silente, nell’orientare le proprie relazioni con la società, potrebbe aver comunque fatto affidamento su di un sistema normativo che, quanto alla responsabilità dei sindaci, non poneva dei limiti quantitativi, come pure su una diversa regolazione del termine di prescrizione della azione di responsabilità;
- per quanto concerne, invece, i periodi per i quali avverso ai sindaci fosse già stata avviata un’azione di responsabilità alla data del 12 aprile 2025, ben difficilmente potrebbe trovare applicazione il nuovo assetto normativo e quindi la perimetrazione quantitativa della responsabilità, anche in assenza del dolo, stante la preminenza della tutela del legittimo affidamento della parte attrice, e l’assenza di una clausola di retroattività contenuta nella L. 35/2025.
In queste situazioni potrebbe porsi, semmai, il diverso tema dell’utilizzabilità dei parametri di cui al comma 2, del novellato articolo 2407, cod. civ., per la quantificazione del danno e del risarcimento a carico del collegio sindacale/sindaco unico di Srl. Questa chiave interpretativa potrebbe trovare supporto nei principi che hanno trovato di recente un riconoscimento presso la giurisprudenza della Corte di Cassazione[1] in tema di quantificazione della responsabilità degli amministratori secondo il nuovo testo dell’articolo 2486, comma 3, cod. civ..
Quanti hanno criticato questa chiave interpretativa lo hanno fatto eccependo che, seppure sia vero che così operando non verrebbe affatto alterato il diritto sostanziale dell’attore e quindi verrebbe fatta salva la non retroattività della norma, dall’altra parte potrebbe risultarne in ultima analisi anche seriamente compresso il contenuto del diritto al risarcimento del danno dell’attore, il che renderebbe la norma sostanzialmente retroattiva potendo essa avere un impatto importante sui criteri di determinazione del ristoro disposto a favore di colui che ha azionato la responsabilità dei sindaci trovando in giudizio accoglimento delle proprie ragioni.
Il caso del revisore legale e il vuoto applicativo dell’attuale testo dell’articolo 2407, cod. civ.
La nuova disciplina dettata dal testo novellato dell’articolo 2407, cod. civ., si applica ai sindaci anche quando incaricati della revisione legale dei conti della società, mentre non trova applicazione nel caso del solo incaricato della revisione legale, sia come società di revisione sia come revisore individuale (persona fisica).
A tale riguardo, va ricordato in via del tutto preliminare che, con riferimento ai soggetti incaricati della revisione legale, vige l’articolo 15, D.Lgs. 39/2010, il quale, rispetto al responsabile della revisione e ai dipendenti della società di revisione, fissa la responsabilità nei limiti “del contributo effettivo al danno cagionato” dal revisore. La norma, inoltre, individua il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento in 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio al quale si riferisce l’azione di risarcimento.
Alla luce della nuova disciplina introdotta dal 12 aprile 2025 con il testo novellato dell’articolo 2407, cod. civ., la coesistenza di 2 diversi profili di responsabilità appare del tutto inappropriata, a maggior ragione se solo si considera il paradosso per cui, stando appunto alla lettera dell’articolo 2407, cod. civ., mentre il collegio sindacale (sindaco unico di Srl) incaricato anche della revisione legale della società fruirebbe della perimetrazione della responsabilità secondo i dettami del comma 2, articolo 2407, cod. civ., lo stesso professionista, ove fosse solo incaricato della revisione legale della società, sarebbe astrattamente esposto a una richiesta risarcitoria senza poter trarre beneficio dai limiti normativi.
A questo proposito, già Assirevi aveva prodotto delle specifiche osservazioni proprio a supporto della necessità di estendere la nuova disciplina della responsabilità anche alla figura dell’incaricato della revisione legale dei conti, il che era peraltro coerente con quanto veniva raccomandato in documenti ormai datati, come ad esempio quello della Commissione Europea con la “Raccomandazione McCreevy” del giugno 2008[2].
In sede di Commissione parlamentare, il Governo ha peraltro accolto 2 ordini del giorno con cui si è impegnato a valutare l’estensione ai revisori persone fisiche e alle società di revisione delle limitazioni alla responsabilità analoghe a quelle inserite nell’articolo 2407, cod. civ., per i componenti del collegio sindacale o per i sindaci unici di Srl che svolgono anche l’incarico di revisione legale; ciò potrà avvenire intervenendo quindi sul testo dell’articolo 15, D.Lgs. 39/2010.
La sensibilità del Legislatore al tema in questione, e l’intenzione di intervenire per rimediare alla asimmetria attualmente presente nell’ordinamento, ha poi trovato conferma recente nel DDL presentato dal Presidente della Commissione bilancio del Senato – anche in ragione di quanto sollecitato dal Cndcec – in cui si avanza la proposta di perimetrare anche la responsabilità del revisore collegandola, come per il sindaco, a un multiplo del compenso.
In questo caso, stando alle prime indicazioni sul DDL, il multiplo sarebbe differenziato a seconda che si tratti di revisore individuale (persona fisica) o di società di revisione; per le società di revisione, poi, sarebbero previste ulteriori differenze nel multiplo del compenso quando l’incarico afferisca alla revisione legale di un “ente di interesse pubblico”; in ogni caso, la perimetrazione per la persona del responsabile dell’incarico, come pure per i dipendenti della società di revisione, sarebbe determinata applicando gli stessi multipli previsti per il revisore persona fisica.
L’omologazione normativa per sindaci e revisori interesserebbe poi anche la disciplina della prescrizione dell’azione di risarcimento nei confronti del revisore legale che sarebbe fissata, come per i sindaci ai sensi dell’articolo 2407, cod. civ., in 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione.
[1] Cassazione, sentenze n. 5252/2024 e n. 8069/2024.
[2] Per una più approfondita disamina, si veda A. Soprani, “La possibile nuova responsabilità civile del sindaco- Riflessioni sul tema”, in Bilancio vigilanza e controlli n. 11/2024.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.





