E’ legittimo il sequestro conservativo di beni conferiti in un trust fittizio
di Luigi Ferrajoli
In tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell’imputato contenuto nell’articolo 316 Cod.Proc.Pen. non rileva la loro formale intestazione, ma che l’imputato ne abbia la disponibilità “uti dominus”, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi.
Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 41670 dell’8/10/2013 della sezione penale feriale.
Nella fattispecie in commento, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato il provvedimento con il quale, nell’ambito di un procedimento penale per i reati di associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta ed altro, era stato disposto, su richiesta della curatela del fallimento di una s.p.a., costituitasi parte civile, il sequestro conservativo di beni appartenenti agli imputati, nonché di altri beni ritenuti nella loro effettiva disponibilità, benché formalmente intestati ad un trust.
Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità del sequestro conservativo su beni non formalmente appartenenti agli imputati, in quanto conferiti nel trust, senza che risultassero neppure proposte, dalla parte civile, azioni volte a far giudizialmente riconoscere la fittizietà della loro intestazione a soggetti diversi.
Anche la difesa del trust ha proposto ricorso per Cassazione eccependo l’erronea applicazione dell’art. 316 Cod.Proc.Pen., sull’assunto che il tribunale, a fronte dell’obiezione difensiva secondo cui il sequestro conservativo non potrebbe mai colpire beni appartenenti a soggetti diversi dall’imputato, avrebbe indebitamente fatto leva, per respingerla, su di un precedente giurisprudenziale (Cassazione, sentenza n. 13276 del 30/03/11), attinente al diverso caso del sequestro preventivo disposto in funzione della confisca per equivalente, trascurando invece di prendere in considerazione il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 598 del 13/01/2004 secondo cui: “deve ritenersi illegittimo il sequestro conservativo disposto su beni facenti parte di fondo patrimoniale a garanzia di un debito contratto da una società fallita, in quanto necessariamente conosciuto come estraneo ai bisogni della famiglia“; principio che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto a maggior ragione trovare applicazione nel caso del trust, i cui beni sarebbero suscettibili di aggressione solo per le obbligazioni generate dal trustee in funzione della gestione del trust stesso, per cui viene a darsi luogo, sui detti beni, ad un vincolo di segregazione più intenso ed esteso di quello scaturente dal fondo patrimoniale.
La Cassazione respinge i ricorsi ribadendo, con riguardo alla eccepita inapplicabilità del sequestro conservativo in assenza di iniziative della curatela volte a far riconoscere la fittizietà dell’intestazione dei beni in questione ai ricorrenti, il principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di sequestro conservativo, nel concetto di beni mobili ed immobili dell’imputato contenuto nell’articolo 316 Cod. Proc.Civ. non rileva la loro formale intestazione, ma che l’imputato ne abbia la disponibilità “uti dominus”, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi“.
La Suprema Corte richiama al riguardo la sentenza n.21940 del 17/5/2003, relativa ad una fattispecie analoga a quella in commento, essendosi trattato, anche in quel caso, di un sequestro conservativo disposto su richiesta della curatela fallimentare su beni formalmente intestati a soggetti diversi dall’imputato ma dei quali quest’ultimo, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe avuto la effettiva disponibilità, senza che, peraltro, risultassero già avviate, neppure allora, azioni volte a far giudizialmente riconoscere la fittizietà dell’intestazione.
Con riguardo all’applicabilità, in favore del trust, del principio affermato con riferimento al fondo patrimoniale dalla sentenza della Cassazione n. 598 del 13/1/2004, la Cassazione la esclude rilevando che, a prescindere dalla maggiore o minore intensità ed estensione del vincolo di segregazione derivante dalla creazione del trust rispetto a quello derivante dalla creazione del fondo patrimoniale, nel caso cui si riferiva la citata sentenza non risultava in alcun modo messa in dubbio la reale ed effettiva costituzione del fondo patrimoniale mentre, nella fattispecie in esame, l’accusa contesta il carattere fittizio del trust e quindi, l’effettiva disponibilità dei relativi beni da parte degli imputati.