11 Aprile 2014

È necessaria una revisione del concetto di “ente non commerciale”?

di Guido MartinelliMarta Saccaro
Scarica in PDF

Tra le diverse misure annunciate dal nuovo Governo si è fatta notare anche quella che ha previsto la destinazione di 500 milioni di euro ad un ipotetico fondo per le imprese sociali. Con questa iniziativa, è stato detto, sono state accolte le istanze di alcuni esponenti del Terzo settore (che, a detta del Premier, dovrebbe diventare il primo).

Nonostante questa enunciazione programmatica, in tutta sincerità, però, noi crediamo che il (vero) Terzo settore continuerà a restare a secco. L’occasione dell’annuncio consente infatti di fare il punto (o almeno provarci) sullo “stato” del non profit in Italia in questo momento. Abbiamo infatti una forte preoccupazione: che il concetto di “ente non commerciale” come lo conosciamo – secondo la normativa fiscale – sia destinato ad abdicare in favore del concetto di “ente che svolge attività commerciale non economicamente rilevante”. Se questo è vero allora è necessario ragionare per gradi.

Tecnicamente, con la locuzione “non profit” si intendono quei soggetti la cui attività non è rivolta al profitto personale o, come si dice, al lucro soggettivo: il che non significa, però, che il soggetto non possa percepire un lucro oggettivo, cioè esercitare un’attività commerciale da cui trarre profitto. La distinzione sta nell’utilizzo del reddito prodotto: nelle aziende “profit orientend” va ripartito sui soci che hanno investito nell’iniziativa mentre nei soggetti “non profit” l’avanzo deve essere reimpiegato nell’attività, per il finanziamento degli scopi istituzionali.

Sotto il profilo fiscale, però, la sopra indicata distinzione non ha alcun rilievo. Soprattutto dopo la riforma operata con il D.Lgs. n. 460/1997 il legislatore fiscale ha infatti delineato una netta distinzione tra enti non commerciali ed enti commerciali in funzione della (non) prevalenza quantitativa delle attività commerciali rispetto alle restanti attività.

E qui è nato l’equivoco. Accentuando questa distinzione si è infatti legittimata l’esistenza di soggetti che svolgono attività commerciale in via principale ma che, non potendo per statuto distribuire utili ai soci, pur non essendo enti non commerciali si mantengono all’interno del comparto “non profit”.

La confusione si è poi accentuata a causa delle innumerevoli eccezioni che la normativa di settore ha di volta in volta introdotto nel quadro generale facendo in modo che a soggetti che svolgono attività commerciale in via principale, in ragione della propria particolare natura siano comunque ugualmente riconosciute agevolazioni (anche) fiscali: è il caso, ad esempio delle Onlus (si pensi all’organizzazione che fa formazione o svolge attività di assistenza sanitaria a soggetti svantaggiati). Si può poi arrivare all’estremo, nel caso delle società di capitali sportive dilettantistiche che beneficiano di agevolazioni pur mantenendo la struttura soggettiva di ente di tipo societario.

Dal lato opposto, invece, esistono soggetti che, per mantenere le agevolazioni, non devono neanche immaginare di poter svolgere un’attività commerciale “ordinaria”, non potendo neppure avere la partita IVA. Stiamo pensando alle organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 che, per acquisire la qualifica di Onlus di diritto, devono limitarsi a finanziare la propria attività istituzionale con iniziative commerciali del tutto marginali. O, ancora, agli enti di tipo associativo che svolgono, sì, un’attività di scambio di servizi dietro corrispettivo (attività commerciale) ma siccome la rivolgono esclusivamente ai propri soci e hanno dichiarato di seguire rigidi principi di democraticità godono di una sostanziale “immunità” fiscale.

Non aiutano certo a fare chiarezza i recenti interventi normativi, influenzati, forse, da esperienze europee dove la situazione delle organizzazioni non profit, però, è ben diversa. Stiamo pensando alla recente regolamentazione in materia di IMU dove le agevolazioni sono riconosciute alle organizzazioni anche se svolgono un’attività di scambio “non economicamente rilevante”. Questa presa di posizione ci lascia perplessi: un’attività di scambio è commerciale per definizione e, al massimo, potrà essere decommercializzata del tutto, come avviene per le associazioni, ma non agevolata in base alla sua intensità.

Nasce però il dubbio che siano proprio quelli sopra richiamati i soggetti a cui si riferisce il Governo quando parla di finanziamenti alle “imprese sociali”. E, a questo punto, però, tutti quegli enti non commerciali che non svolgono affatto attività commerciale ma che si basano esclusivamente su contribuzioni di natura istituzionale verrebbero tagliati fuori da qualsiasi tipo di aiuto.

Una cosa è certa: sul Terzo settore le idee sono poco chiare ed è molta la paura di intervenire con una legislazione chiara, univoca e definitiva. Sarà forse questo il motivo per cui nella legge di delega fiscale non c’è neanche l’ombra di una previsione di riforma dedicata agli enti non commerciali?