8 Giugno 2021

È neutra ai fini Ace la riserva “negativa” per derivati di copertura

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

In presenza di strumenti derivati di copertura dei flussi finanziari attesi che alla data di chiusura dell’esercizio presentano un fair value negativo i Principi contabili prevedono l’iscrizione nel patrimonio netto di una riserva “negativa” di corrispondente ammontare.

Si tratta di una posta contabile di natura sostanzialmente figurativa, come emerge dal disposto del n. 11-nis), comma 1, dell’articolo 2426, cod. civ., il quale prescrive che questa riserva non rileva ai fini della riduzione del capitale sociale per gli effetti di cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ., e laddove avesse valore positivo deve essere trattata come non disponibile e neppure utilizzabile per la copertura di perdite.

Come noto, questa riserva è destinata a scendere al conto economico di periodo – trasformandosi in componenti negativi di reddito, quando essa ha segno negativo – a mano a mano che si manifesteranno i relativi flussi finanziari rispetto ai quali il sottostante derivato si presta a fungere da copertura.

Perciò, ipotizzando il caso di una copertura su interessi, a mano a mano che gli oneri finanziari riferiti alla passività coperta matureranno e saranno iscritti al conto economico di periodo, anche la relativa riserva “negativa” di copertura sarà progressivamente scaricata impattando sulla stessa voce di conto economico su cui sono classificati i flussi finanziari coperti (interessi).

Se, però, sempre in presenza di una riserva “negativa”, la società a fine esercizio dovesse ritenere che tale importo od una sua parte non fosse più recuperabile, essa dovrebbe allora imputare detto ammontare al conto economico nella voce B.13; inoltre, qualora il derivato cessasse e non si prevedessero più flussi finanziari attesi, la corrispondente riserva dovrebbe essere scaricata direttamente al conto economico nella voce D).

Infine, solo qualora si prevedessero ancora flussi finanziari attesi dall’elemento coperto, allora la riserva resterebbe iscritta nel patrimonio netto in corrispondenza di questi ultimi.

La complessa gestione dei derivati di copertura di flussi finanziari attesi e della relativa riserva si riflette inevitabilmente anche sulle grandezze che assumono rilievo nel calcolo dell’agevolazione Ace.

Nella risposta n. 284/2021 fornita ad un’istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate conferma che la riserva negativa per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi non assume rilevanza ai fini Ace neppure rispetto al computo del limite massimo rappresentato dal patrimonio netto di cui all’articolo 11 D.M. 03.08.2017.

La risposta appare coerente anche rispetto alla speculare situazione che si riscontra in presenza di un valore positivo della stessa riserva, la cui natura di riserva indisponibile e di contenuto meramente valutativo, la escludeex articolo 5, comma 8, D.M. 03.08.2017 – dalla determinazione della variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini Ace.

In altre parole, la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi costituisce una posta patrimoniale neutra, sia in positivo che negativo, sotto ogni profilo Ace.

La particolarità del caso affrontato nell’interpello, se vogliamo, era che l’originario derivato di copertura veniva estinto e contestualmente ne veniva acceso uno nuovo in sostanziale continuità rispetto alla funzione di copertura dei flussi finanziari attesi, in corrispondenza a sua volta di un rifinanziamento del precedente indebitamento del debito societario.

L’Amministrazione ha al riguardo dato atto che “nel presupposto che il trattamento contabile (…) sia corretto e coerente con i principi contabili di riferimento” – e la società istante era stata in ciò supportata da un parere professionale – ed anche “nell’assunto che ci sia continuità nella passività oggetto di rinegoziazione”, la conclusione della irrilevanza della riserva negativa in oggetto ai fini del computo del limite massimo del patrimonio netto rilevante ai fini Ace può essere confermata.

Per completezza, va ricordato che sempre ai fini Ace, la lett. a), comma 8, dell’articolo 5 D.M. 03.08.2017 prescrive che non assumono rilevanza come variazioni in aumento della base Ace le riserve formate con utili “derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.

Si tratta in questo caso della iscrizione al fair value dei derivati di negoziazione che devono essere neutralizzati ai fini Ace.

Al riguardo, in occasione di un’istanza di consulenza giuridica all’Amministrazione Finanziaria presentata dall’ABI, con la risposta alla Consulenza giuridica n. 956-55/2018 era stato chiarito che, nel presupposto che la riserva di utili in questione accolga, secondo una corretta contabilizzazione, gli utili “netti”, ossia la differenza positiva dei plusvalori da fair value rispetto ai minusvalori, riferiti all’intero portafoglio di derivati non di copertura, o di derivati da copertura di fair value, ai fini Ace si potrà fare riferimento al valore netto per determinare l’irrilevanza nella determinazione della variazione in aumento Ace.