È nulla la notifica dell’atto effettuata al servizio “Seguimi” di Poste Italiane
di Angelo GinexIn via generale, l’articolo 138 c.p.c. dispone che il soggetto legittimato effettua la notifica, di regola, mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione cui è addetto.
Qualora non sia possibile effettuare la notifica in mani proprie, l’articolo 139, comma 1, c.p.c. prevede un ordine successivo per ricercare il destinatario; in particolare, l’agente notificatore deve ricercare il contribuente:
- nella casa di abitazione;
- dove ha l’ufficio;
- nel luogo ove svolge la propria attività.
Accanto a tale modalità di notificazione, vi è quella presso il domicilio fiscale del contribuente, espressamente disciplinata dall’articolo 60 D.P.R. 600/1973 che, per quanto qui di interesse, prevede che:
- «salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario» (lett. c);
- «è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate» ( d);
- «quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione» ( e).
Con particolare riguardo a tale seconda ipotesi, la giurisprudenza è attestata nel senso che l’Amministrazione finanziaria deve, in linea generale, assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui notificati, per cui, in caso di elezione di domicilio, la notificazione al domicilio eletto è obbligatoria; pertanto è invalida la notificazione dell’atto impositivo eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. (Cass. n. 6114/2011).
Sul punto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte con sentenza n. 31479 del 3.12.2019, ponendo l’attenzione sulla notifica effettuata all’indirizzo indicato per il servizio “seguimi” di Poste Italiane.
In particolare, la vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità trae origine dal ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento relativa a sanzioni in materia di Iva, di cui lamentava – inter alias – l’omessa notifica degli avvisi di accertamento, quali atti prodromici all’emissione della stessa.
Orbene, la CTP competente accoglieva il ricorso del contribuente, affermando la nullità della cartella per omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
Avverso tale decisione interponeva appello l’Agenzia delle Entrate innanzi alla competente CTR, la quale ha ritenuto che la notificazione degli avvisi di accertamento fosse stata correttamente eseguita in luogo diverso dal domicilio fiscale, effettuata nel caso di specie attraverso il servizio “seguimi” di Poste Italiane.
Di contrario avviso, invece, è stata la Corte di Cassazione che, con la sentenza in commento, ha affermato che: «… l’attivazione del servizio “seguimi” non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, né l’indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio ai sensi della lett. d) dell’articolo 60 citato, difettando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione».
In altri termini, la Suprema Corte ha ritenuto erronea la valutazione operata dai giudici di appello, i quali hanno equiparato l’indirizzo individuato per il servizio “seguimi” al domicilio eletto, con conseguente violazione dell’articolo 60 D.P.R. 600/1973, in quanto trattasi di una modalità finalizzata a far pervenire la corrispondenza diversa dagli atti giudiziari; né tale invalidità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo, in quanto non vi è prova nella specie che i plichi siano stati comunque consegnati al contribuente.
In definitiva, i giudici di vertice hanno accolto il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo assorbente il motivo relativo alla violazione degli articoli 139 c.p.c. e 60 D.P.R. 600/1973, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.