12 Febbraio 2014

È possibile compensare i crediti con la Pubblica Amministrazione con le somme dovute al Fisco

di Luigi Ferrajoli
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Con il D.M. del 14/01/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del il 23/1/2014, è stata prevista la possibilità, per i soggetti titolari di crediti certificati, di richiedere “di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario” (articolo 2, comma 1).

Il primo aspetto che occorre tenere in considerazione, ai fini dell’applicabilità della norma, è cosa si intenda per “crediti certificati”. Sul punto, è lo stesso decreto a fornire le necessarie indicazioni: con tale definizione si individuano “i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali“.

La norma si rivolge, dunque, ai soggetti che vantino crediti commerciali o professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione, certificati attraverso piattaforma elettronica, consentendo loro di compensare i propri crediti con le somme dovute al Fisco attraverso compilazione di modello F24 telematico.

Le condizioni per poter accedere a tale istituto sono specifiche (articolo 3, comma 1, lett. a – f). Il pagamento di cui all’art. 2 si ritiene perfezionato qualora, oltre alla menzionata certificazione dei crediti, la stessa riporti la data del pagamento certificato, la coincidenza tra soggetto debitore di accertamento tributario e titolare dei crediti certificati, l’utilizzazione nel modello F24 esclusivamente pagamenti identificati dai codici riportati nella tabella di cui all’allegato 1 al decreto, la conformità alle disposizioni vigenti in materia di controllo preventivo delle compensazioni utilizzate con il modello F24 in caso di indicazione di crediti diversi da quelli certificati e, in ultimo, il buon fine dell’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24 telematico (nell’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 4).

Qualora i crediti non dovessero essere sufficienti, potrà essere versata la differenza nello stesso modello F24 telematico.

Sempre nel modello F24 dovranno essere indicati, con appositi codici indicati nella tabella allegata al decreto e consultabile sul sito dell’Agenzia delle entrate, i debiti da accertamento tributario e i crediti certificati utilizzati in compensazione.

Nell’ipotesi in cui anche solamente una delle citate condizioni non fosse rispettata, l’articolo 3, comma 2 del decreto indica chiaramente che “tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 telematico sono considerati come non avvenuti“.

La procedura in esame si caratterizza per essere interamente telematica, consentendo così all’Agenzia delle entrate e al Ministero dell’economia un severo controllo delle operazioni, al fine di evitare che vengano utilizzati impropriamente o illegittimamente i crediti vantati.

La verifica in ordine al rispetto delle condizioni relative ai crediti certificati utilizzati in compensazione è disciplinata dall’articolo 4 del decreto e prevede che l’Agenzia delle Entrate trasmetta tempestivamente alla piattaforma elettronica di certificazione le informazioni contenute nei modelli F24 ricevuti, con riferimento al codice fiscale del soggetto, gli importi dei crediti utilizzati in compensazione e la data di presentazione del modello F24.

La piattaforma elettronica di certificazione, a propria volta, comunicherà all’Agenzia delle Entrate l’esito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto. In particolare, saranno oggetto di comunicazionea) in caso di esito positivo, la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione, indicata nella relativa certificazione; b) in caso di esito negativo, i motivi che hanno determinato tale esito, al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di informare il soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite la ricevuta di cui all’art. 3, comma 2“.

L’articolo 7, comma 1, del decreto stabilisce che “entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del credito, indicata nella certificazione, le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, versano nella c.s. 1778 l’importo del credito utilizzato in compensazione“. In difetto, al successivo articolo 8 viene previsto che “nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, non effettuino i versamenti di cui all’articolo 7, la struttura di gestione trattiene l’importo del credito certificato, utilizzato in compensazione, dalle entrate spettanti a tali enti a qualsiasi titolo“.