È possibile il ritorno in vita della società estinta con pendenze ancora in corso?
di Fabio Landuzzi
Il Tribunale di Bologna con una pronuncia del 6 giugno 2013 ha disposto la cancellazione dell’iscrizione della cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese in quanto l’appostazione presente nel bilancio finale di liquidazione approvato dai soci non garantiva il debito che sarebbe potuto sorgere dall’eventuale soccombenza della società in un giudizio pendente alla data della sua cancellazione dal registro imprese; nel caso di specie, si trattava del debito per la soccombenza al pagamento delle spese di lite a cui la società poteva essere condannata in relazione ad una causa ancora in corso all’atto della iscrizione della cancellazione, il quale non era stato iscritto nel bilancio finale di liquidazione in un apposito fondo rischi.
L’argomento affrontato dal Tribunale di Bologna nella pronuncia in commento riguarda la controversa questione degli effetti della cancellazione della Società sui giudizi in corso, ed in particolare della sorte delle attività (sopravvenienze attive), e soprattutto delle passività (sopravvenienze passive), che dovessero emergere dopo la cancellazione della società, alla luce della disciplina post Riforma del 2004 e soprattutto della chiave interpretativa affermata dalla giurisprudenza di Cassazione. A questo riguardo, la Suprema Corte (sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013), dopo avere confermato che la cancellazione della società dal registro imprese produce un effetto estintivo, conferma che ad essa viene di conseguenza preclusa la possibilità di agire e di essere convenuta in giudizio; per quanto attiene ai giudizi pendenti, si determina un evento interruttivo del processo regolato dagli articoli 299 e ss., C.p.c..
Ora, il Tribunale di Bologna, seppure non metta in discussione la regolarità della cancellazione della società anche in corso di causa, sembra assumere una posizione diversa giungendo alla conclusione che se dai giudizi pendenti al momento della cancellazione della società, per i quali è presumibile una soccombenza della stessa, vi è da attendersi l’emersione di un debito per le spese di lite (ossia, una sopravvenienza passive), allora il bilancio finale di liquidazione deve riflettere tale debito; altrimenti, la società non dovrebbe essere cancellata e se lo fosse stata, l’iscrizione della sua estinzione sarebbe a sua volta cancellabile.
Sembra abbastanza evidente che la pronuncia del Tribunale di Bologna vuole privilegiare la tutela delle ragioni dei creditori, ma suscita perplessità in quanto si pone in contrasto con le esigenze di certezza dell’evento estintivo della società che il Legislatore della Riforma e la Cassazione hanno inteso collegare alla iscrizione al registro imprese della cancellazione della società. Infatti, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 4060, 4061 e 4062 del 22 febbraio 2010) hanno ritenuto che la cancellazione della società ha effetto estintivo anche in presenza di rapporti non ancora definiti; quando dovessero verificarsi sopravvenienze passive, quindi debiti non iscritti nel bilancio finale di liquidazione, di essi risponderanno i liquidatori ed i soci, nei limiti previsti dall’ordinamento. Ma senza che ciò possa comunque determinare il ritorno in vita della società estinta, cosa possibile solo se si dimostra che la società ha proseguito la propria attività anche dopo la cancellazione, per cui è come se essa non avesse di fatto mai cessato di esistere.
Si può quindi concludere che, malgrado la costante giurisprudenza di Cassazione, la situazione delle società cancellate dal registro imprese riguardo alla sorte delle pendenze in corso al momento della cancellazione, non sia ancora del tutto risolta; dalla pronuncia del Tribunale di Bologna sembra quantomeno possibile trarre l’indicazione per i liquidatori di compiere nel bilancio finale di liquidazione un’attenta ricognizione delle potenziali passività pendenti così da appostare un adeguato fondo rischi. In ogni caso, non sembra condivisibile, per le ragioni esposte, la conclusione secondo cui in assenza di tale appostazione, la cancellazione della società dal registro delle imprese possa divenire un atto reversibile e quindi perdere di efficacia.