31 Marzo 2014

È privilegiato il credito del professionista maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 1740 del 28/1/2014 la Corte di Cassazione ha ribadito che il biennio, ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui compensi professionali di cui all’articolo 2751-bis Cod.Civ., decorre dal momento in cui l’incarico è stato portato a termine o è comunque cessato, allorché il credito dell’onorario è divenuto liquido ed esigibile.

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