4 Agosto 2015

È sempre da verificare la disciplina dei “falsi autocarri”

di Luca Caramaschi
Scarica in PDF

Come è noto i limiti alla deducibilità del costo ed alla detrazione dell’Iva relativa all’acquisto ed alla gestione degli autoveicoli riguardano solo quelli che sono classificati nelle lettere a) ed m) dell’articolo 54 del Codice della Strada e cioè:

  • autovetture, veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti;
  • autocaravan veicoli speciali destinati al trasporto ed all’alloggio di persone per un massimo di sette.

Al fine di evitare tali limitazioni molte imprese (e professionisti) hanno dato sfoggio di fantasia immatricolando autocarri nonché auto ad uso ufficio nonostante il loro utilizzo fosse quello di una normale autovettura. Con il c.11 dell’art.35 del D.L. n.223/2006 il legislatore prevede che vadano assoggettati al regime fiscale proprio degli autoveicoli destinati al trasporto privato di persone “…i veicoli, che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo anche ai fini del trasporto privato di persone”. Tale previsione, che evidentemente mirava a contrastare il fenomeno degli abusi delle disposizioni fiscali nel settore dei veicoli, interessa quei veicoli (posseduti sia da imprese che da professionisti) che vengono immatricolati in categorie speciali diverse dalle autovetture ed autocaravan al fine di eludere le penalizzazioni fiscali che caratterizzano questi beni (i casi più frequenti e sui quali l’amministrazione finanziaria ha già avuto modo di pronunciarsi sono, infatti, i veicoli immatricolati ad uso autocarro e ad uso ufficio). Il richiamato comma 11 rimanda alla pubblicazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione di quei veicoli che, prescindendo dalla immatricolazione, risultano idonei al trasporto di persone e per tale ragione assimilabili, ai fini fiscali, alle autovetture: tale provvedimento, emanato il 6 dicembre 2006, fornisce pertanto i requisiti in base ai quali un autocarro è da considerarsi “finto autocarro” che, pertanto, dovrà sottostare a tutte le limitazioni previste per le autovetture. In altre parole, i veicoli individuati da tale provvedimento, indipendentemente dal fatto che dal punto di vista amministrativo siano autocarri, dal punto di vista fiscale sono da considerarsi in tutto e per tutto delle autovetture. Infatti, come chiarito dal paragrafo 6 della C.M. n.28/E/06, “… i veicoli così individuati, ai fini delle imposte sui redditi, in particolare, saranno assoggettati al regime di deducibilità limitata previsto dall’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n.917.”

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF