6 Novembre 2015

È valida la notifica presso l’abitazione estera del contribuente

di Luigi Ferrajoli
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Com’è noto, l’articolo 60 del d.P.R. n.600/73 prevede che gli avvisi di accertamento e gli altri atti tributari devono essere notificati al contribuente secondo le regole stabilite dagli artt.137 e seguenti c.p.c. con alcune peculiarità; la lettera c) della predetta norma dispone espressamente che “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”.

Per quanto concerne le persone fisiche, l’art. 58 del medesimo d.P.R. distingue tra contribuenti residenti in Italia – che hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte – e tra contribuenti residenti fuori dal territorio dello Stato, i quali hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito (o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato).

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