14 Marzo 2024

Eccedenza acconto imposta sostitutiva Tfr: modalità di utilizzo in F24

di Laura MagnaniMarta Rossi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 2120, comma 4, cod. civ., prevede che il Tfr, ad esclusione della quota maturata nell’anno, al 31 dicembre di ogni anno venga incrementato “con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente”.

Vi è poi l’articolo 11, D.Lgs. 47/2000, che, al comma 3, prevede che sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il Tfr debba essere applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17%. Tale imposta sostitutiva deve essere versata dal sostituto d’imposta all’Erario in acconto, entro il 16 dicembre dell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni e a saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

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