L’eccedenza di rimanenze all’interno degli studi di settore
di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariDa sempre la componente relativa alle rimanenze risulta possedere delle particolarità, le quali si riscontrano anche all’interno degli studi di settore. Tra gli indici di normalità economica si annovera la “durata delle scorte”, il quale misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino. Come noto, le finalità dell’analisi della normalità economica concernono l’individuazione della correttezza dei dati dichiarati e, pertanto, tali indici sono atti a rilevare le anomalie nella relazione tra le voci esaminate.
Dal punto di vista operativo l’indice “durata delle scorte” si configura nel rapporto matematico sotto illustrato:
{[(Esistenze iniziali + Rimanenze finali)/2]*365}/(Costo del venduto e per la produzione di servizi)
Il primo fattore che si tiene in considerazione è la presenza di rimanenze finali superiore alle rimanenze iniziali, successivamente viene individuata l’eventuale anomalia, in base cioè al raffronto con i limiti scaturenti dal settore di riferimento, e come tale è possibile che l’eccedenza venga ritenuta foriera, secondo l’Amministrazione finanziaria, di ricavi occulti. Pertanto, in presenza di rimanenze finali superiori alle iniziali e di un risultato ottenuto, a seguito dell’effettuazione del calcolo sopra citato, superiore ai limiti normali del settore, emerge una non normalità dell’indice in questione. In questa circostanza viene determinato un nuovo “Costo del venduto e per la produzione di servizi” e sarà utilizzato quale parametro di riferimento per la riapplicazione dell’analisi della congruità e per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica. A seguito di tali considerazioni si evince come gli indici di normalità economica siano direttamente connessi con la congruità.
Si rammenta che la circolare 24/E/2016, in merito ai correttivi apportati, evidenzia l’aumento, per l’indicatore “Durata delle scorte”, della soglia massima di normalità economica in relazione all’incremento di rimanenze finali dovuto alla crisi. I correttivi si applicano ai soggetti che, con riferimento al periodo d’imposta 2015, presentano contemporaneamente determinati presupposti relativi a:
- coerenza delle esistenze iniziali;
- normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali;
- efficienza produttiva ridotta rispetto a quella storica di riferimento, individuata come il maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (periodi d’imposta 2012-2014);
- per il biennio 2014-2015, stesso codice attività prevalente dichiarato o applicazione dello stesso studio di settore, anche se evoluto nel 2015.
Il documento di prassi stabilisce inoltre che per i soggetti che continuano a rimanere non normali anche dopo l’applicazione delle nuove soglie, il maggior costo del venduto, parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, viene diminuito dell’incremento delle rimanenze finali riconducibile alle merci e ai prodotti invenduti.
Si rende opportuno, a seguito delle considerazioni e della prassi finora trattate, fare un riferimento al comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 28/06/2007, che contiene un elenco delle cause che giustificano l’eventuale non congruità, anche in merito agli indicatori di normalità; in base a tale documento, una “durata delle scorte” anormale potrebbe essere causata da:
- consistenti approvvigionamenti “debitamente documentati” di beni di magazzino, eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più vantaggiose condizioni di mercato (previsione di aumento dei prezzi di materie e/o campagne sconto promosse dai fornitori etc.);
- significativa riduzione della clientela di riferimento;
- altre situazioni particolari.
La situazione di crisi attuale, con conseguente perdita di clientela, si configura come una chiara giustificazione dell’andamento anomalo del magazzino, composto dal perdurare di merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite; per avvalorare questa tesi, si rende comunque opportuno proporre un intervento giurisprudenziale. Nello specifico, si riporta il periodo contenuto nella sentenza del 24/06/2015 n. 2831 della CTP di Agrigento: “essendosi l’Amministrazione finanziaria limitata a fare riferimento alla eccessiva durata delle scorte, la quale – singolarmente considerata – non supporta la quantificazione di un maggior ricavo”.
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18 Ottobre 2016 a 10:31
Articolo pregevolissimo e condivisibilissimo ed assolutamente aderente alla realtà quotidiana di molte commissioni tributarie : innumerevoli volte mi sino sentito replicare in commissione tributaria dal giudice di turno – avendo eccepito la palese carenza di motivazione (non con lunghi paragrafi stereotipati , ma appena 10 righe in carattere arial 12 ) la novella che l’avviso di accertamento è una mera provocatio ad opponendum e siccome il ricorso è ben motivato ed articolato , non esiste alcun profilo di illegittimità. In pratica con un bel complimento al ricorso prodotto mi hanno cassato il principale motivo di doglianza. Grazie porf Tasini che ci dai l’incoraggiamento ………….io insisto e spero che alla fine la ragione prevalga .