22 Gennaio 2021

Eccezione di prescrizione delle competenze bancarie addebitate – I° parte

di Francesca Dal Porto
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L’istituto della prescrizione, nel nostro ordinamento giuridico, trova il suo fondamento nell’articolo 2934 cod. civ. che stabilisce: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.

In ambito bancario, l’eccezione di prescrizione è sovente utilizzata dalla difesa degli Istituti di credito nei confronti dei clienti che agiscono nei loro confronti per la ripetizione di somme indebitamente addebitate in conto corrente (interessi, commissioni, ecc.) nel corso del rapporto protrattosi nel tempo.

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