Eccezione di prescrizione: saldo di riferimento per l’individuazione delle rimesse solutorie
di Francesca Dal PortoCome ben noto, l’eccezione di prescrizione è utilizzata dalla difesa degli Istituti di credito nei confronti delle azioni di ripetizione di somme indebitamente addebitate in conto corrente (interessi, commissioni, ecc.) nel corso del rapporto.
In questi casi la Banca può sollevare l’eccezione di prescrizione verificando se eventuali importi, per i quali controparte contesta l’avvenuto addebito illegittimo, possano ancora essere oggetto di ripetizione oppure possa considerarsi per gli stessi prescritto il diritto di ripetizione.
L’azione di ripetizione esercitabile dal correntista è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni previsto dall’articolo 2946 cod. civ..
Il consolidato orientamento della Corte di legittimità ritiene che la disposizione dell’articolo 2935 cod. civ., rapportata all’azione di ripetizione di indebito, faccia coincidere il decorso del termine prescrizionale con il giorno in cui è stato effettuato il pagamento che si assume indebito.
Con la sentenza n. 24418 del 02.12.2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pietra miliare nell’ambito della prescrizione nei rapporti di conto corrente, si è cercato di definire cosa debba intendersi per “pagamento”.
In particolare, si ha un pagamento tutte le volte in cui ci sia uno spostamento patrimoniale.
Sulla base di tale impostazione, dunque, diventano importanti la natura ed il funzionamento del contratto di apertura di credito bancario, che in conto corrente è regolato.
L’apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione sul rapporto di c/c, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare per l’intera durata del rapporto, eventualmente ripristinando l’importo originario con versamenti che gli consentiranno ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.
I versamenti possono essere considerati pagamenti quando hanno lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto corrente con saldo passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’apertura di credito. Si parla in questo caso di rimesse solutorie.
Qualora invece i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, non possono essere considerati “pagamenti”, non rappresentando alcun spostamento patrimoniale a favore dell’Istituto di Credito. Si parla in questo caso di rimesse ripristinatorie.
Altra questione di grande importanza quando si parla dell’eccezione di prescrizione nei rapporti bancari è quella dell’onere della prova.
Secondo una delle ultime impostazioni giurisprudenziali, una volta che la Banca abbia provato il decorso del tempo e l’inerzia del titolare, tutte le rimesse sono da considerarsi solutorie a meno che controparte opponga l’esistenza di affidamenti e, quindi, evidenzi come le rimesse effettuate abbiano una valenza meramente ripristinatoria della quota utilizzabile dell’affidamento in conto corrente.
Aspetto di grande rilevanza quando si deve valutare la natura di una serie di rimesse ai fini della prescrizione, è la scelta del saldo di riferimento da considerare ai fini dei conteggi.
Da un lato, si può assumere come saldo di riferimento quello risultante dagli estratti conto redatti dalla banca, cosiddetto “saldo banca”, ovvero si può assumere il “saldo rettificato” ossia il saldo banca depurato dalle annotazioni che si assumono illegittime (interessi, commissioni, competenze, ecc.).
A seconda della scelta i risultati possono essere molto diversi.
Nel caso in cui infatti si assuma come saldo quello depurato dalle competenze ritenute illegittime, è pacifico che lo stesso sarà, se negativo, molto più contenuto: di conseguenza, in presenza di una apertura di credito è più facile che lo stesso rimanga intra fido rendendo più difficile l’individuazione di rimesse solutorie e di conseguenza l’esercizio dell’eccezione di prescrizione.
Sulla questione si è espressa recentemente la Cassazione (sentenza n. 3858 del 15.02.2021) ribaltando orientamenti giurisprudenziali precedenti: l’individuazione delle rimesse solutorie che incidono sull’eccezione di prescrizione deve essere operata non sul saldo banca ma su quello rettificato.
Nell stessa si legge: “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto”.
Anche la precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 9141 del 19.05.2020 si era espressa in tal senso: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”.