L’Agenzia delle entrate, dopo aver disciplinato le modalità attuative della cessione con i provvedimenti 08.06.2017 e 28.08.2017 ha fornito ulteriori chiarimenti con le circolari 11/E/2018 e 17/E/2018.
Con la richiamata risoluzione 84/E/2018, pertanto, l’Agenzia ha risposto agli ulteriori seguenti quesiti:
- da quale momento diventa utilizzabile il credito da parte del cessionario? per il suo utilizzo è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del cedente?
- l’atto di cessione deve rispettare specifici requisiti di forma per essere valido ai fini fiscali?
- se l’atto di cessione è redatto in forma scritta rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro?
Riguardo al primo dei quesiti prospettati l’Agenzia delle entrate ha ritenuto necessario ripercorrere gli adempimenti cui sono chiamati il cedente, il cessionario e l’amministratore condominiale.
Per quanto qui di interesse giova ricordare che:
- il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario,
- l’amministratore del condominio, a sua volta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, deve comunicare i dati all’Agenzia delle entrate, consegnando al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili indicando anche il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle entrate. Il mancato invio da parte dell’amministratore del condominio della predetta comunicazione all’Agenzia delle entrate rende inefficace la cessione del credito da parte del condomino,
- il credito diventa disponibile per il cessionario a partire dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta. Se lo stesso intende cedere il credito ad un soggetto terzo è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia delle entrate.
In considerazione di quanto appena esposto, e stante l’obbligo di comunicazione di ciascuna cessione all’Agenzia delle entrate, è da ritenersi irrilevante la forma utilizzata per procedere alla cessione del credito.
Inoltre, anche se le parti ritenessero opportuno ricorrere alla forma scritta, non sussisterebbe alcun obbligo di registrazione, potendo l’atto di cessione rientrare nel novero degli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute”, i quali, ai sensi dell’articolo 5 della Tabella, allegata al D.P.R. 131/1986, non sono soggetti a registrazione.
Ai sensi dell’articolo 7 D.P.R. 131/1986l’atto di cessione non è soggetto ad obbligo di registrazione neanche nel caso in cui dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.