Ecotassa e nuovi incentivi: arrivano i chiarimenti delle Entrate
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Da oggi, 1° marzo, troveranno applicazione una serie di misure incentivanti e disincentivanti introdotte con la Legge di bilancio 2019, riguardanti l’acquisto di autovetture, rispettivamente, a bassa o ad alta emissione di CO2.
L’Agenzia delle entrate si è soffermata su queste novità con la risoluzione 32/E/2019, di ieri, 28 febbraio, fornendo una serie di chiarimenti sulle seguenti disposizioni normative:
- misure incentivanti l’acquisto di autoveicoli nuovi con basse emissioni di CO2 e nuova detrazione fiscale, ai fini Irpef/Ires, per l’acquisto e la posa in opera di colonnine di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica (articolo 1, commi da 1031 a 1042, L. 145/2018);
- misure disincentivanti l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2 (articolo 1, commi da 1042 a 1045, L. 145/2018);
- incentivi alla rottamazione per l’acquisto di motoveicoli non inquinanti (articolo 1, commi da 1057 a 1064, L. 145/2018).
Con specifico riferimento alla prima misura incentivante, riguardante l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2, la citata risoluzione ricorda che le disposizioni prevedono il riconoscimento di un contributo, riconosciuto all’acquirente del veicolo sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto; successivamente le imprese costruttrici o importatrici rimborseranno gli importi dei contributi al venditore, recuperando poi detto importo quale credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica.
Si sottolinea, a tal proposito, che il contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo soltanto in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, caratterizzato da basse emissioni inquinanti di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa).
Il contributo è compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro ed è differenziato:
- sulla base di due fasce di emissioni di CO2,
- a seconda che l’acquisto avvenga o meno con contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.
Un’altra agevolazione prevista dalla disposizione in esame è rappresentata da una nuova detrazione fiscale, ai fini Irpef e Ires, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica (articolo 1, comma 1039, L. 145/2018).
La detrazione, che compete esclusivamente per le infrastrutture di ricarica non accessibili al pubblico, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, ed è da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Da ultimo la risoluzione in commento si concentra sulla c.d. “Ecotassa”, ovvero sulla nuova imposta, prevista a carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.
L’imposta, introdotta a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, è parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, e deve essere versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente entro il giorno di immatricolazione del veicolo.
Da ultimo si ricorda che è prevista un’ulteriore misura incentivante per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
Quest’ultima agevolazione ricalca, in larga misura, quella prevista per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni di CO2, e prevede un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, per coloro che:
- acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, e
- consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie, di cui siano proprietari o utilizzatori, delle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.