6 Maggio 2020

Effetti del Coronavirus sulle valutazioni di bilancio

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Nella riunione di lunedì 4 maggio il Consiglio di Gestione dell’Oic ha approvato, oltre al documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, la comunicazione in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’Oic 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” ai fini della redazione del bilancio al 31.12.2019.

La risposta da ultimo richiamata, pubblicata ieri, 5 maggio, ha ribadito che l’emergenza sanitaria in corso rappresenta “un fatto successivo che non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio” al 31.12.2019, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell’anno 2020.

La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio al 31.12.2019, in quanto “non evidenzia condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio”.

Tutto quanto appena premesso, nella richiamata comunicazione l’Oic si concentra sugli effetti della crisi sanitaria (e della conseguente crisi economica) sul test di impairment.

Si ricorda, a tal proposito, che, in forza del principio contabile Oic 9 (“Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”), le società devono valutare, ad ogni chiusura dell’esercizio, se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una perdita di valore: se tale indicatore sussiste, si rende necessario stimare il valore recuperabile dell’immobilizzazione e, se questo è inferiore al valore contabile, deve essere effettuata una svalutazione.

Più precisamente, il valore recuperabile è il maggiore tra il fair value di un’attività e il suo valore d’uso.

Il valore d’uso, a sua volta, è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine dall’attività stessa nel corso della sua vita utile.

In considerazione di quanto appena esposto, dunque, l’Oic, nella sua comunicazione, ha chiarito, innanzitutto, che l’emergenza sanitaria in corso, non costituendo un fatto successivo da recepire nei valori di bilancio, non può comportare l’obbligo di predisposizione del test di impariment.

Nel caso in cui dovessero sussistere altri indicatori di perdita, e si rendesse comunque necessario effettuare il test di impairment, nella determinazione del valore d’uso dell’immobilizzazione (la quale richiede la stima dei flussi finanziari futuri) non devono essere considerati gli effetti dell’emergenza sanitaria in corso.

Il principio contabile Oic 9, infatti, richiede, che, ai fini della determinazione de valori d’uso delle immobilizzazioni, si tenga conto esclusivamente degli elementi in essere alla data di riferimento di bilancio, ovvero al 31.12.2019.

Le stesse conclusioni possono essere poi estese anche alle imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata o per le microimprese, le quali possono adottare l’approccio semplificato, basato sulle capacità di ammortamento, ai fini della determinazione delle perdite durevoli di valore. Come chiarito infatti nella comunicazione dell’Oic, l’approccio semplificato “condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello base”.

Si ribadisce, ad ogni buon conto, che gli effetti del Coronavirus costituiscono fatti da illustrare nella nota integrativaperché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni” (principio contabile Oic 29, par. 61).