Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 802/2021, non sussistono elementi sostanziali per escludere le vendite a distanza intracomunitarie di beni nei confronti di privati consumatori di altri Paesi UE dal calcolo del plafond e dal presupposto del rimborso infrannuale.
Infatti, l’articolo 41, comma 4, D.L. 331/1993, anche dopo le modifiche operate dal D.Lgs. 83/2021, continua a definire le operazioni di cui al comma 1, dello stesso articolo 41, D.L. 331/1993 come idonee ad essere computate nel conteggio del plafond e, allo stesso modo, l’articolo 30, comma 2, lett. b), D.P.R. 633/1972, al quale rinvia l’articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, richiama genericamente le operazioni di cui all’articolo 8, D.P.R. 633/1972, rispetto alle quali l’articolo 41, comma 4, D.L. 331/1993 prevede, come sopra specificato, che le vendite a distanza intracomunitarie di beni nei confronti di privati consumatori di altri Paesi UE rientrano tra le operazioni rilevanti ai fini della non imponibilità, di cui all’articolo 8, D.P.R. 633/1972 e, quindi, anche ai fini della formazione del plafond e dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale.
Per le operazioni effettuate applicando il regime OSS non è prevista la documentazione “ordinaria”, né è obbligatoria la fatturazione, stante la dispensa dagli obblighi documentali di cui al Titolo II, D.P.R. 633/1972.
Tuttavia, nella risposta ad interpello n. 802/2021, l’Agenzia delle entrate ha puntualizzato che i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie, anche se dichiarano e versano l’Iva mediante il regime OSS, per avvalersi della facoltà di acquistare beni/servizi senza pagamento dell’Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 e per chiedere il rimborso trimestrale, di cui all’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, basato sul volume delle operazioni non imponibili, devono – in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito del regime speciale – continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria.
I limiti applicativi della dispensa dagli obblighi documentali prevista per le vendite a distanza intracomunitarie di beni in regime OSS sono stati ulteriormente chiariti con la risposta ad interpello n. 493/2022.
In particolare, si è trattato di stabilire se il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS con le modalità ordinarie possa, comunque, avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne danno diritto, dallo stesso poste in essere nel periodo considerato.
Nel caso considerato, l’istante, oltre ad avere registrato i corrispettivi delle vendite a distanza intracomunitarie di beni a favore di privati consumatori senza emissione di fattura, stante la dispensa accordata ai soggetti aderenti al regime speciale, ha effettuato operazioni con soggetti extra-UE per un ammontare tale da soddisfare i requisiti per accedere alla qualifica di esportatore abituale, rappresentando che il plafond disponibile, determinato considerando soltanto le predette operazioni, risulta essere sufficiente per il recupero del credito Iva maturato.
All’istante, tuttavia, è sembrato che il comportamento sopra descritto non sia in linea con i chiarimenti forniti nella risposta ad interpello n. 802/E/2021, in quanto da essi deriverebbe che l’omessa fatturazione delle operazioni OSS, pur in presenza di una dispensa da tale obbligo, comporti la preclusione assoluta di avvalersi della facoltà di acquistare beni/servizi in qualità di esportatore abituale, dovendosi, invece, ritenere possibile beneficiare di tale agevolazione nei limiti del plafond formato dalle operazioni verso Paesi extra-UE.
Come anticipato, con il richiamato documenti di prassi è stato chiarito che un soggetto che abbia optato per l’applicazione del regime OSS può beneficiare, per le operazioni assoggettate al predetto regime speciale, anche dell’agevolazione prevista per gli esportatori abituali, a condizione che le operazioni in esame siano fatturate con il titolo di non imponibilità previsto dall’articolo 41, comma 1, lett. b), D.L. 331/1993.
Nel caso in cui, invece, le operazioni OSS non siano utilizzate ai fini della costituzione del plafond, non è necessario che le stesse siano fatturate, in quanto trova applicazione la dispensa dagli obblighi documentali di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/1972.
Di conseguenza, ha concluso l’Agenzia delle entrate, il contribuente che non abbia fatturato e documentato le operazioni OSS nelle modalità ordinarie potrà nondimeno avvalersi della qualifica di esportatore abituale e del plafond in ragione e nel limite delle altre operazioni che ne danno diritto dallo stesso poste in essere.