23 Settembre 2014

Effetti dell’opzione SIAE nel regime forfetario 398/91

di Luca Caramaschi
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Secondo quanto affermato in origine dall’articolo 1 della L. 398/91, per poter accedere al
regime forfettario agevolato previsto, le associazioni sportive dilettantistiche devono effettuare due distinte
comunicazioni:

  • una preventiva comunicazione alla SIAE tramite lettera raccomandata;
  • una comunicazione tramite raccomandata all’Ufficio IVA competente (da effettuarsi in dichiarazione).

L’attuale disciplina delle opzioni – introdotta dal D.P.R. 442/97 – ha sensibilmente modificato il precedente concetto di esercizio dell’opzione e della relativa revoca, distaccandolo dalla formale comunicazione scritta all’ufficio competente e agganciandolo, invece, al cosiddetto “comportamento concludente del contribuente”.

Con la circolare 209/E/98, il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti al riguardo stabilendo che, ai fini della validità e delle revoche delle opzioni, rileva il comportamento concludente tenuto dal contribuente, con la conseguenza che non diventa più indispensabile la comunicazione preventiva agli uffici competenti, essendo sufficiente una comunicazione susseguente da effettuarsi nella prima dichiarazione IVA presentata successivamente alla scelta operata.

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