24 Aprile 2015

Effetti fiscali neutri per l’applicazione del nuovo IFRS 11

di Fabio Landuzzi
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Nella Circolare n. 8 del 02.04.2015 Assonime commenta la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 29/E/2015 a fronte di un’istanza di interpello avente per oggetto i riflessi fiscali dei nuovi criteri di rappresentazione in bilancio previsti dal Principio contabile internazionale IFRS 11 – applicabile per i bilanci degli esercizi aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2014 – per i cd. accordi a controllo congiunto.

Gli accordi a controllo congiunto, nell’ottica dello IFRS 11, sono quelli in cui due o più parti condividono il controllo di una attività sulla base di un contratto; si ha controllo congiunto in quanto le decisioni che incidono in modo significativo sugli esiti dell’accordo richiedono il consenso unanime dei partecipanti; gli accordi di questo tipo vengono quindi distinti in due tipologie:

  1. Le Joint Operations: si tratta di accordi nei quali le parti che detengono il controllo congiunto assumono diritti sulle attività e obblighi sulle passività relative all’accordo come se fossero pro quota di propria pertinenza;
  2. Le Joint Ventures: si tratta di accordi nei quali le parti assumono diritti sulle attività nette dell’accordo, così che le passività rimangono separate rispetto ai partecipanti all’accordo stesso e sono esclusivamente imputate al veicolo operativo in quanto entità autonoma rispetto ai propri partecipanti.

In vigenza del precedente Principio contabile internazionale IAS 31, la rappresentazione in bilancio di questo tipo di accordi era in sostanza guidata dall’esistenza o meno di un veicolo separato; così, quando esisteva una società o un’altra forma di veicolo separato rispetto ai partecipanti, l’accordo si qualificava come Joint Venture e nel bilancio individuale del partecipante veniva rappresentata la relativa partecipazione. Solo quando mancava un veicolo separato, si qualificava come Joint Operation e quindi si applicava una modalità di rappresentazione in bilancio pro quota per attività e passività, costi e ricavi.

L’entrata in vigore dello IFRS 11, sottolinea Assonime, ha sconvolto questo ordine contabile in quanto ha rimosso la funzione discriminante prima riservata all’esistenza o meno del veicolo operativo separato; ora, per distinguere fra le due tipologie di accordo a controllo congiunto non è più sufficiente la disamina della forma giuridica dell’accordo, bensì occorre andare più in profondità analizzando i termini dell’accordo come pure ogni fatto o circostanza che possa in qualche modo influenzare la qualificazione sostanziale della fattispecie.

Il risultato è che, non di rado, alcuni accordi che sinora erano stati qualificati come Joint Venture rischiano di dover essere espressi nel bilancio redatto con l’applicazione dello IFRS 11 con le modalità della Joint Operation (che significa assumendo per trasparenza pro quota le attività, le passività, i costi ed i ricavi del veicolo separato, elidendo le partite reciproche e la partecipazione), od anche viceversa.

Questo approccio contabile, evidenzia Assonime, è stato oggetto di diverse critiche anche per il fatto che non appare accompagnato da un simmetrico intervento sul bilancio del veicolo stesso. Inoltre, risultava da subito evidente come in assenza di un necessario intervento normativo si ponevano serie perplessità sotto il profilo del trattamento fiscale dello IFRS 11 nei casi di qualificazione degli accordi come Joint Operations, tanto ai fini Ires quanto ai fini Irap.

Di questi temi è stata quindi investita l’Agenzia delle Entrate che, nella succitata Risoluzione, ha fornito una risposta allineata alla soluzione prospettata da Assonime e diretta a semplificare gli effetti fiscali di questa novità.

Ai fini Ires, in virtù del combinato disposto dell’art.3, comma 3, lett.a) del D.M. n. 48/2009 e dell’art. 5 del D.M. 08.06.2011, in deroga al principio di derivazione rafforzata degli Ias/Ifrs, trattandosi nel caso di specie di operazioni attinenti titoli partecipativi, vale sempre la prevalenza dei requisiti giuridico formali prescritti dall’art. 44, comma 2, lett. a), del Tuir; pertanto, il socio continua a rappresentare ai fini fiscali la partecipazione, e non dovrà considerare nella formazione del proprio reddito imponibile gli effetti del consolidamento proporzionale della Joint Operation. Di conseguenza, costi e ricavi riferiti ad operazioni intervenute con il veicolo permangono fiscalmente rilevanti per l’intero loro ammontare.

Analoga soluzione anche ai fini Irap, per cui dovrà escludersi rilevanza fiscale ai fini del tributo regionale ai costi e ricavi iscritti pro quota, ma riferiti ad operazioni compiute dal veicolo autonomo partecipato.

 

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